ritenuta sulle commissioni di agenzie di viaggio
I commi da 140 a 142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 “legge di bilancio 2026” intervengono in tema di ritenuta sulle provvigioni che percepiscono le agenzie di viaggio.
Modificando l'articolo 25-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025 viene previsto che, a partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è dovuta anche su quelle percepite dalle agenzie di viaggio e turismo. Per questi soggetti, quindi, la normativa ha previsto che a decorrere dal 1° marzo venga abrogato l’esonero finora previsto relativamente all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, accogliendo le istanze di Federalberghi e Fto, ha annunciato con un comunicato stampa, pubblicato sul sito istituzionale in data odierna, che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Il differimento del termine al 1° maggio 2026 per l’applicazione della ritenuta è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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