tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali – istruzioni operative – Agenzia delle entrate, circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E
L’articolo 1, c. 7, della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha disposto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
Con la circolare allegata l’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella verifica del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 si precisa che la disposizione in commento “interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi”.
L’imposta sostitutiva riguarda gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, fermo restando il principio di cassa allargato per cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia riveste particolare importanza per le imprese che applicano il CCNL Turismo 5 luglio 2024, sottoscritto da Federalberghi, che prevede l’erogazione dell’aumento contrattuale complessivo, pari a 200 euro al IV livello di inquadramento, con le seguenti tempistiche:
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso sopra esemplificato l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle tranche del 2024 (70 euro), del 2025 (40 euro) e del 2026 (35 euro da maggio 2026), per un ammontare complessivo soggetto a tassazione agevolata pari a 110 euro mensili da gennaio 2026 ad aprile 2026 e a 145 euro mensili da maggio 2026 a dicembre 2026.
L’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Sono inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, anche quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sui già menzionati incrementi retributivi.
Nel caso in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, la misura agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale.
I redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate (articolo 3, c. 3, lett. a), del TUIR).
Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del c. 7 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.
In caso contrario, secondo l’Agenzia, si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente, in contrasto con quella che è, per espressa previsione normativa, la finalità della disposizione.
Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.
Al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare la spettanza dell’agevolazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunicherà all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.
Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 (cfr. nostra circolare 51 del 2026).
Il comma 12 della legge di bilancio 2026 prevede, infine, che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la già menzionata imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato da richiedere in segreteria
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