imposta di soggiorno - insussistenza del ruolo di agente contabile a carico del gestore della struttura ricettiva – nota Ifel 9 febbraio 2026
L’Ifel, fondazione per la finanza e l’economia locale istituita dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, ha commentato l’ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che esclude la qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive in materia di imposta di soggiorno e di contributo di soggiorno.
Nella nota si evidenzia come la pronuncia delle sezioni unite assuma rilievo dirimente, ponendo fine al contrasto interpretativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta anziché come agente contabile discendono una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
Chiarito il venir meno della giurisdizione contabile, le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano quindi esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”. Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo. Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità per il gestore di esercitare nei confronti del cliente l’azione di rivalsa.
Sotto il profilo procedurale, la nota evidenzia come la cessazione della qualifica di agente contabile comporti il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21), nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti. In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
Restano invece fermi l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022, nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato da richiedere in Segreteria APAM
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