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fondo per il credito ai giovani - decreto 17 novembre 2025 - articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Il fondo per il credito ai giovani è uno strumento che offre ai giovani più meritevoli l'opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

Possono accedere al Fondo le persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni che siano iscritte agli istituti tecnologici superiori o all’università o a corsi di specializzazione post-laurea o a corsi di lingue.

L’istituto può quindi risultare di particolare interesse sia per i collaboratori delle imprese associate (il 49% dei lavoratori dipendenti da aziende alberghiere ha meno di quarant’anni) sia per i giovani albergatori.

Con il decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2025, sono state aggiornate le disposizioni che ne regolano il funzionamento del Fondo, includendo tra i beneficiari anche gli iscritti alle ITS Academy e prevedendo la prestazione di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato fino al 70% del credito erogato.

misura del finanziamento

L’importo massimo del finanziamento è pari a euro 50.000 per i percorsi di studio effettuati in Italia e a euro 70.000 nel caso di percorsi di studio effettuati all’estero.

beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i giovani iscritti ai seguenti corsi o percorsi formativi:

a)    corsi afferenti a una classe di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di primo livello o ad un corso AFAM a ciclo unico, anche effettuati all’estero, purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca, in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;

b)    corsi afferenti a una classe di laurea magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca, in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;

c)     master universitari o master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca, in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;

d)    corsi di specializzazione successivi al conseguimento della laurea magistrale ovvero a corsi di specializzazione AFAM, anche effettuati all’estero purché riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca, con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero e in regola con il pagamento delle relative tasse;

e)    dottorati di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca;

f)      corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un «ente certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una pubblica amministrazione;

g)    percorsi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l’accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonché del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all’estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell’articolo 16, c. 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.

soggetti finanziatori

Il finanziamento è erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari che stipulano apposite convenzioni con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ammissione alla garanzia

L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

-       il soggetto richiedente si registra tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE) nel sistema informativo gestito da Consap che è responsabile della verifica del possesso dei requisiti. La verifica - da eseguirsi a campione ovvero con valutazione di ogni singola posizione allorché Consap si avvalga, senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo, di un soggetto specializzato nella verifica e certificazione dei requisiti di accesso richiesti - è da effettuarsi in fase di primo accesso, ed è finalizzata ad attestare allo stesso richiedente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del processo telematico di inserimento dei dati richiesti, il possesso dei requisiti necessari per accedere al Fondo;

-       il soggetto richiedente, dopo aver recepito l’esito della verifica dei requisiti, potrà rivolgersi ad uno dei finanziatori al fine di richiedere il finanziamento;

-       i finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

erogazione del finanziamento

I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di pari importo non superiori a 15.000 euro.

Le tranche successive alla prima vengono erogate:

-       per gli ITS: previa presentazione dell’attestazione di aver frequentato l’80% delle lezioni previste dal piano di studi relativi agli anni precedenti;

-       per gli altri corsi: previa presentazione dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.

restituzione del finanziamento

Le modalità di restituzione dei finanziamenti, da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni, vengono disciplinate dalle convenzioni tra i soggetti finanziatori e il Dipartimento per le politiche giovanili.

documentazione e informazioni

Sono allegati il testo del decreto e un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Turismo d’Italia.

Ulteriori informazioni sul funzionamento del Fondo saranno disponibili online, agli indirizzi Fondo per lo studio e Home - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in corso di aggiornamento.

 

Distinti saluti.

                                                                              Il Direttore Generale

                                                                  (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegati da richiedere in Segreteria Federalberghi APAM


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