Soppressione Licenza UTIF
licenza UTIF - semplificazione dell’adempimento - decreto legislativo 28 marzo 2025, 43 – modifica dell’articolo 29 del Testo Unico sulle Accise
A decorrere dallo scorso 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore alcune semplificazioni apportate dal decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43 al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 “Testo Unico sulle Accise”.
Tra queste, si segnala la semplificazione apportata agli adempimenti fiscali previsti dall’articolo 29 del TUA per l’avvio dell’attività di esercizi di vendita e somministrazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa.
Si ricorda che nel 2019 era stato reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici e degli esercizi ricettivi (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.
Per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene ora superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione abilitava l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
Per gli operatori che intendono ora avviare la vendita e/o la somministrazione di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Pertanto, l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (articolo 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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