regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Il regolamento europeo sugli imballaggi stabilisce una serie di prescrizioni volte a ridurre significativamente i rifiuti da imballaggio, incentivando l’adozione di imballaggi più leggeri ed eliminando quelli superflui, al fine di ridurne l'impatto sull’ambiente.
In considerazione delle notizie pubblicate nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione, si ritiene opportuno ricordare che, anche se la normativa generale entrerà in vigore ad agosto 2026, i principali obblighi a carico degli alberghi scatteranno a gennaio 2030.
Con riferimento all’entrata in vigore degli specifici obblighi, si rammenta che:
1) a decorrere dal 1° gennaio 2030 (restrizioni per alcuni imballaggi articolo 25, allegato V) non potranno più essere immessi sul mercato gli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, tra cui evidenziamo:
- imballaggi di plastica monouso, quali vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole. Si tratta di degli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all’interno e all’esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all’acqua potabile;
- imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Si tratta delle bustine, vaschette, vassoi e scatole di plastica monouso utilizzati dal settore alberghiero, della ristorazione e del catering, per contenere porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:
- gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
- gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
- imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale, quali flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette. Si tratta degli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
2) entro il 12 febbraio 2027 (obbligo di ricarica per alimenti e delle bevande da asporto articoli 28 e 32):
- nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti bevande calde o fredde, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire;
- nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti alimenti pronti, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire.
Qualora i clienti portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, il prezzo del prodotto non può essere superiore o a condizioni meno favorevoli rispetto alla vendita dell'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
I clienti vanno informati, con pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile da loro fornito. E’ necessario comunicare al cliente quali tipologie di contenitori possono essere utilizzati, le norme igieniche per la ricarica e la responsabilità del cliente in caso di uso di contenitori non idonei;
3) entro il 12 febbraio 2028, (offerta di imballaggi riutilizzabili per il settore dell’asporto articolo 33) nell’ambito del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, fatta eccezione per le microimprese, se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, occorre offrire ai clienti l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
I clienti vanno informati presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili. I prodotti destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile devono essere offerti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
A decorrere dal 2030, almeno il 10% dei prodotti in vendita deve essere offerto in un formato di imballaggio riutilizzabile;
4) entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento europeo e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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