imprese esportatrici – ordine del giorno n. 9/2750/122
Nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio per l’anno 2026, il Governo, ha espresso parere favorevole su un ordine del giorno che lo impegna a valutare l'opportunità di qualificare come “imprese esportatrici” le imprese alberghiere che ospitano un numero significativo di turisti stranieri, generando per tal via una quota di incassi di almeno il 10%, anche se i relativi giustificativi sono intestati a un intermediario residente in Italia o a un cliente straniero privo di partita IVA.
L’iniziativa è volta a integrare la prassi che, ai fini dell’individuazione delle imprese esportatrici, tende oggi a utilizzare come criterio guida l’ammontare del fatturato nei confronti di soggetti stranieri.
A causa di tale impostazione, le imprese alberghiere vengono spesso “tagliate fuori” dai provvedimenti a sostegno dell’internazionalizzazione, in quanto nel caso dei clienti individuali l’impresa non emette fattura e nel caso della clientela intermediata frequentemente la fattura è indirizzata alla filiale italiana del tour operator straniero.
La problematica si è proposta con particolare intensità in sede di applicazione del decreto-legge n. 61 del 2023 (cosiddetto decreto “alluvione”), quando l’erogazione di alcuni contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei danni diretti è stata riservata alle imprese con un fatturato export pari ad almeno il 10%, come rilevato da dichiarazione IVA.
Nel ricordare che gli ordini del giorno sono atti di indirizzo che, pur non avendo forza di legge, sono tesi ad orientare l'azione del Governo, ci riserviamo di fornire informazioni in merito ad eventuali sviluppi futuri in materia.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
La Camera,
premesso che:
i commi 503 e 504 dell’articolo 1 prevedono misure in materia di internazionalizzazione delle imprese;
le imprese alberghiere sono di fatto imprese esportatrici in quanto, pur non vendendo beni all’estero, vendono beni e servizi a milioni di cittadini stranieri che effettuano viaggi in Italia, determinando rilevanti flussi di valuta pregiata che entra nel nostro Paese;
secondo la Banca d’Italia, nel 2024 la spesa dei turisti stranieri in Italia è stata di oltre 54 miliardi di euro (54.214 milioni);
secondo ISTAT, nel 2024 gli alberghi italiani hanno accolto 49 milioni di turisti stranieri (48.867.778) per un totale di 150 milioni di pernottamenti (149.192.923);
considerato che ai fini dell’individuazione delle imprese esportatrici viene spesso utilizzato come criterio guida l’ammontare del fatturato nei confronti di soggetti stranieri;
da ultimo, il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (cosiddetto “decreto alluvione”), ha previsto la possibilità di classificare come imprese esportatrici, le imprese con un fatturato export pari ad almeno il 10 per cento, come rilevato da dichiarazione IVA;
tale impostazione “taglia fuori” la quasi totalità delle imprese alberghiere, in quanto nel caso dei clienti individuali l’impresa non emette fattura e nel caso della clientela intermediata spesso la fattura è indirizzata alla filiale italiana del tour operator straniero;
le comunicazioni che le imprese alberghiere inviano al Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consentono di tracciare univocamente il numero di turisti stranieri ospitati dalla struttura,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, fermi restando i criteri da soddisfare per qualificare un’impresa come « esportatrice abituale » e quindi senza produrre riduzioni del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, di adottare ulteriori iniziative normative, al fine di considerare imprese esportatrici le imprese alberghiere che ospitano un numero significativo di turisti stranieri, generando per tal via una quota di incassi di almeno il 10 per cento, anche se i relativi giustificativi sono intestati a un intermediario residente in Italia o a un cliente straniero privo di partita IVA.
9/2750/122. Caramanna, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
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