IFIT - imprese ammesse - adempimenti prevenzione incendi - articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233 - chiarimenti pubblicati sul sito internet di Invitalia
Invitalia, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha fornito alcuni chiarimenti volti a sbloccare gli incentivi finanziari per le imprese turistiche (IFIT) che erano rimasti incagliati a seguito di controversie interpretative concernenti l’ottemperanza agli adempimenti previsti in materia di prevenzione incendi.
Si riporta, di seguito e in allegato, il testo della nota pubblicata sul sito di Invitalia, nella sezione dedicata alle imprese ammesse agli incentivi IFIT:
“In relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi si specifica che per le attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011:
- le attività appartenenti alle categorie A e B devono essere in possesso della S.C.I.A. antincendio;
- le attività rientrati nella categoria C devono essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Per tutte le categorie sopra indicate (A, B e C) l’erogazione degli incentivi avverrà previa presentazione della S.C.I.A.
Qualora le imprese abbiano aderito al decreto Milleproroghe, sarà possibile presentare esclusivamente la S.C.I.A. parziale.
Si evidenzia che la verifica dell’ottenimento del CPI per le attività di categoria C e del completamento dell’adeguamento antincendio per le imprese che abbiano aderito al Milleproroghe, sarà effettuata successivamente all’erogazione degli incentivi.
Questa verifica avrà luogo entro 5 anni dalla data dell’ultima erogazione, con riserva di revoca delle agevolazioni concesse in caso di mancato rispetto di tali adempimenti.”
Si rammenta che, per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Federalberghi ha rappresentato al Ministero del Turismo l’opportunità di ulteriori precisazioni, con particolare riferimento:
- alla necessità che le verifiche in argomento - per ovvie ragioni - abbiano luogo dopo la scadenza fissata dal decreto Milleproroghe;
- alla necessità di tutelare le aziende di categoria C che, pur avendo ottemperato agli adempimenti prescritti, non siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in quanto il Comando non lo ha ancora rilasciato.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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