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agenzia delle entrate - corrispettivi giornalieri - chiarimenti sulla compilazione del tracciato XML - consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022

Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico, anche se l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un periodo transitorio, al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi gradualmente .

In particolare, gli operatori che già dispongono di strumenti di pagamento elettronico al 1° gennaio 2026, o che li attiveranno entro lo stesso mese di gennaio, avranno 45 giorni di tempo, decorrenti dalla data in cui il servizio online sarà reso disponibile, per effettuare la registrazione.

Tale data sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo.

Al riguardo, si ritiene utile riportare alcuni chiarimenti che l’Agenzia delle entrate aveva a suo tempo fornito in tema di corrispettivi giornalieri e compilazione del tracciato XML.

imposta di soggiorno

L’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione alberghiera e, dunque, non sono soggetti ad IVA.

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno, dovuti unitamente al corrispettivo per le prestazioni alberghiere, rientrano tra le “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate” di cui all’art. 15, primo comma, n. 3) del DPR n. 633/1972, da valorizzare con il codice natura N1 nei documenti commerciali.

Ciò anche a seguito della modifica apportata dall’articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con cui si è stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno per il gestore della struttura, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Con tale modifica, secondo l’Agenzia delle entrate, il gestore della struttura ricettiva non ha assunto la veste di soggetto passivo dell’imposta, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa.

caparra confirmatoria

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che la caparra confirmatoria (articolo 1385 c.c.) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale (laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell’altra; cfr. l’articolo 1386 c.c.). La stessa non è, quindi, soggetta a IVA per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l’Agenzia delle entrate, nei documenti commerciali la caparra va valorizzata nei documenti commerciali con il codice natura N2, che fa riferimento alle operazioni “non soggette”.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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