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agenzia entrate - interpello n. 302 del 2025 - trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo del taxi, con pagamento in contanti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti concernenti il corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati ai dipendenti, per l’utilizzo del taxi in Italia, il cui pagamento avviene in contanti.

L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente <<tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro>>.

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del TUIR.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 51 del TUIR disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).

Tale disposizione prevede che <<Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49 elevate a euro 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito.

I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241>>.

Ai sensi dell’ultimo periodo della citata disposizione l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

Ciò posto, considerato che nel caso di specie l’utilizzo del taxi è avvenuto nel territorio dello Stato, con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso di tale spesa concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente con l’applicazione dell’aliquota marginale.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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