disegno di legge di bilancio 2026 - inizio esame al Senato (AS 1689)
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 17 ottobre 2025, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
Il disegno di legge, trasmesso al Senato, è stato assegnato alla Commissione V, Programmazione economica e Bilancio, per l’inizio dell’iter di approvazione che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2025.
Di seguito, sono elencate alcune misure di particolare interesse per le imprese associate.
revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 2)
L’aliquota Irpef intermedia, per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, passa dal 35 al 33%.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% per cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
tassazione dei rinnovi contrattuali (articolo 4, comma 1)
Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.
tassazione dei premi di produttività (articolo 4)
Ai premi di produttività erogati negli anni 2026 e 2027, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro è applicabile l'imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta all’1%.
tassazione del trattamento accessorio (articolo 4, comma 4)
Per il periodo d’imposta 2026, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, c. 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 e non trovano applicazione per le attività di cui all’articolo 8.
modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (articolo 5)
Viene aumentata da 8 a 10 euro la soglia oltre la quale le prestazioni sostituitve del vitto rese in forma elettronica concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
cedolare secca sulle locazioni brevi (articolo 7)
Per i privati, si propone di alzare la cedolare secca dal 21 al 26% sin dal primo appartamento affittato per periodi brevi, solo se per tale unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, non siano stati conclusi durante il periodo di imposta, contratti di locazione breve tramite intermediari o portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (articolo 8)
Viene esteso anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2025.
ecobonus e sisma bonus (articolo 9)
Si conferma la detrazione di cui all’ecobonus e sismabonus, mantenendo anche per il 2026 un doppio livello di aliquote al 36% e 50%. Per accedere al livello più alto di detrazione occorre essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere all’interno di quell’immobile l’abitazione principale.
rottamazione cartelle (articolo 23)
Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.
misure di contrasto alle indebite compensazioni (articolo 26)
A decorrere dal 1° luglio 2026, tutti i crediti di imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, non potranno più essere utilizzati in compensazione con i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL.
misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato (articolo 37)
Per promuovere l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica per il Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali, è autorizzata una spesa di 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028.
Le risorse sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL). L'esonero è concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi per le assunzioni o trasformazioni di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di personale non dirigenziale) effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
investimenti in infrastrutture (articolo 45)
Si interviene sulla disciplina degli investimenti delle forme pensionistiche complementari. Sono introdotti limiti massimi di investimento (anche indiretto) in strumenti finanziari emessi da società che operano prevalentemente in settori infrastrutturali (turismo, cultura, ambiente, idrico, stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale, sanitario, immobiliare pubblico non residenziale, telecomunicazioni e produzione/trasporto di energia).
Vengono inoltre definite le procedure che i fondi pensione devono adottare in caso di superamento temporaneo di tali limiti massimi. Il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, o su sistemi multilaterali di negoziazione con requisiti specifici.
misure a sostegno delle madri lavoratrici (articoli 46, 48, 49)
Con riferimento all’integrazione al reddito delle lavoratrici madri, la piena attuazione della precedente misura di integrazione (articolo 1, c. 219, legge n. 207 del 2024) è posticipata all'anno 2027. Per l'anno 2026, in via transitoria, è riconosciuta dall'INPS una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili.
La somma spetta:
- alle lavoratrici madri dipendenti (escluso il lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni obbligatorie), con due figli fino al decimo anno del secondo figlio, se titolari di un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui;
- alle madri lavoratrici con più di due figli (fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo) con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, a condizione che tale reddito non derivi da attività a tempo indeterminato, ed è erogata per i mesi non coincidenti con un rapporto a tempo indeterminato.
I datori di lavoro privati che assumono donne (dal 1° gennaio 2026) madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, disoccupate da almeno sei mesi, hanno diritto a un esonero contributivo del 100% (esclusi contributi INAIL) nel limite massimo di 8mila euro annui. L'esonero ha una durata di dodici mesi per contratti a tempo determinato/somministrazione, con un massimo di diciotto mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; la durata dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è di ventiquattro mesi.
È riconosciuta la priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) per i lavoratori con almeno tre figli conviventi (fino al decimo anno del più piccolo o senza limiti di età per figli disabili), se la riduzione dell’orario è di almeno il 40%. Per incentivare l'applicazione di tale priorità senza riduzione del complessivo monte ore di lavoro, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero contributivo del 100% per un massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 3mila euro su base annua.
congedi parentali e malattia (articolo 50)
La durata massima del congedo parentale è estesa da dodici a quattordici mesi. Il limite per il congedo di malattia per i figli di età compresa tra 8 e 14 anni è aumentato da cinque a dieci giorni.
contratto a termine per genitorialità (articoli 51)
È consentito che il contratto di lavoro a termine per la sostituzione di lavoratrici in congedo si prolunghi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.
maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 94)
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato fino al 180%, e in alcuni casi fino al 220%, in relazione agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.
crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (articolo 95)
Viene esteso al 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.
nuova Sabatini (articolo 97)
Viene incrementato lo stanziamento relativo alla “nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali (acquisto o acquisizione in leasing) da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento della “nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
L’autorizzazione di spesa è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.
interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese (articolo 98)
Oltre allo stanziamento di un milione di euro per l’anno 2025 previsto dalla legge di bilancio 2025, per il quale il Ministero del turismo non ha ancora emanato il decreto attuativo, ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti con decreto del Ministero del turismo.
Una quota non superiore all’uno per cento di tali risorse può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità relative alla gestione degli interventi, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio.
Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.
Si modifica infine la procedura di emanazione dei decreti ministeriali attuativi degli stanziamenti previsti, compreso quello relativo allo stanziamento per l’anno 2025, prevedendo che l’atto posso essere emanato senza sentire le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, dopo avere sentito la Conferenza Stato Regioni, e non più previa sua “intesa”.
proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025 (articolo 121)
Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, i comuni conservano anche per l’anno 2026 la possibilità, inizialmente prevista per il solo anno del Giubileo, di aumentare fino a 2 euro per notte l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.
Il 30% del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nell’anno 2026 viene destinato al fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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