trattamento fiscale delle mance - dipendenti di fornitori esterni - Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica n. 956-37/2025 - articolo 1, commi 58 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a una richiesta di parere formulata dal Ministero del Turismo, su istanza di Federalberghi, concernente l’applicazione del trattamento fiscale delle mance corrisposte ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, è stato chiesto di chiarire se tali disposizioni si rendano applicabili anche nei confronti dei lavoratori che non sono dipendenti delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande, ma sono dipendenti di fornitori esterni.
Nel rinviare a una accurata lettura della nota (allegata), di seguito se ne riassumono le indicazioni.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che “dal tenore letterale della norma non si evince alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento fiscale in ragione del soggetto destinatario delle somme erogate a titolo di liberalità”.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’imposta sostitutiva in argomento “si applichi indistintamente, sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture”.
Con riferimento agli obblighi del sostituto d’imposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Da tale disposizione si evince che il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l’agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta. Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno costituisce una mera movimentazione finanziaria, che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito.
Infine, nell’istanza viene evidenziato che <<secondo una prassi diffusa, le mance sono frequentemente acquisite dalle stesse strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti che li riversano poi ai lavoratori, trattenendo le somme dovute a titolo d’imposta>>.
Nel caso di specie, secondo l’Agenzia delle Entrate, se le mance riscosse dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall’utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna











Le Terme Tettuccio