Avviso comune in materia di prolungamento delle fasi stagionali di attività e salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo.
Federalberghi, Faita e le organizzazioni dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno siglato un Avviso comune (allegato) per il prolungamento delle fasi stagionali di attività e la salvaguardia dell’occupazione nel settore turismo.
L’intesa riassume il quadro di rifermento legislativo e contrattuale dei rapporti di lavoro afferenti il concetto di stagionalità nella sua accezione ampia (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica etc.) e conferma l’insieme combinato di politiche attive del lavoro previsto dal CCNL Turismo 18 gennaio 2014 in favore del lavoro stagionale e del prolungamento stagionale delle fasi di attività, che contempla interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, della facilitazione dell'incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nonché forme di utilizzo degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate.
Le parti ribadiscono inoltre l’impegno a sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche relative alla programmazione turistica, con l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Con la stipula dell’Avviso le parti richiedono congiuntamente al Parlamento e al Governo:
- che la disciplina della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), venga modificata al fine di determinare un trattamento in ogni caso non inferiore a quello previsto dalla normativa previgente e di consentire il mantenimento di un sostegno al reddito certo, la cui decurtazione al contrario comporterebbe, per i lavoratori stagionali, un tangibile rischio di povertà ed esclusione sociale;
- che nelle more dell’adozione di tale provvedimento vengano adottati provvedimenti anche temporanei per limitare il danno economico subito dai lavoratori interessati;
- che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta anche ai contratti di lavoro stagionali, per i quali la legge e/o la contrattazione collettiva riconoscono il diritto di precedenza nella riassunzione;
- che la deduzione IRAP prevista dalle attuali norme venga riconosciuta unicamente alle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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