lavoratori extracomunitari – attività lavorativa nelle more della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale – chiarimenti – Ministero del lavoro, circolare 5 maggio 2025, n. 10
Il lavoratore stagionale che abbia presentato domanda di conversione e sia in possesso della relativa ricevuta può legittimamente avviare l’attività lavorativa non stagionale, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, fino alla definizione del procedimento da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
Con la circolare allegata il Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative in merito alla possibilità, per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione del titolo di soggiorno, ai sensi dell’articolo 24, c. 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell’immigrazione), come modificato dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.
quadro normativo
L’articolo 24, c. 10, del testo unico dell’immigrazione prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, e a cui sia offerto un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) con almeno 20 ore settimanali, possa richiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato non stagionale.
Il decreto-legge n. 145 del 2024 ha escluso tali conversioni dal sistema delle quote dei decreti flussi, consentendo la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
condizioni per l’esercizio dell’attività lavorativa nelle more della conversione
La nota ministeriale estende l’applicazione dell’articolo 5, c. 9-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche ai casi di conversione del permesso da stagionale a non stagionale. Tale disposizione, già applicata ai rinnovi e ai permessi per motivi familiari, consente al richiedente di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio/rinnovo/conversione, a condizione che:
- la domanda sia presentata nei termini di legge;
- sia rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta.
requisiti specifici
Ai fini della conversione, l’attività lavorativa deve essere subordinata, a tempo determinato o indeterminato, con orario minimo di venti ore settimanali. È necessario l’invio telematico del modello Unilav (per lavoro subordinato).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
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