Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

lavoratori extracomunitari – attività lavorativa nelle more della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale – chiarimenti – Ministero del lavoro, circolare 5 maggio 2025, n. 10

Il lavoratore stagionale che abbia presentato domanda di conversione e sia in possesso della relativa ricevuta può legittimamente avviare l’attività lavorativa non stagionale, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, fino alla definizione del procedimento da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.

Con la circolare allegata il Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative in merito alla possibilità, per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione del titolo di soggiorno, ai sensi dell’articolo 24, c. 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell’immigrazione), come modificato dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

 

quadro normativo

L’articolo 24, c. 10, del testo unico dell’immigrazione prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, e a cui sia offerto un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) con almeno 20 ore settimanali, possa richiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto-legge n. 145 del 2024 ha escluso tali conversioni dal sistema delle quote dei decreti flussi, consentendo la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

 

condizioni per l’esercizio dell’attività lavorativa nelle more della conversione

La nota ministeriale estende l’applicazione dell’articolo 5, c. 9-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche ai casi di conversione del permesso da stagionale a non stagionale. Tale disposizione, già applicata ai rinnovi e ai permessi per motivi familiari, consente al richiedente di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio/rinnovo/conversione, a condizione che:

-       la domanda sia presentata nei termini di legge;

-       sia rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta.

 

requisiti specifici

Ai fini della conversione, l’attività lavorativa deve essere subordinata, a tempo determinato o indeterminato, con orario minimo di venti ore settimanali. È necessario l’invio telematico del modello Unilav (per lavoro subordinato).

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

04/11/2025

Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 contiene alcune limitazioni alla compensazione dei crediti d’imposta .

29/10/2025

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 17 ottobre 2025, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

22/10/2025

L’accordo di collaborazione tra Federalberghi e Intesa Sanpaolo dedica una specifica attenzione al noleggio di beni strumentali, che consente alle imprese di effettuare investimenti senza impegnare capitale e ottimizzando la propria situazione finanziarla, sostenendo esclusivamente il costo del canone.

22/10/2025

Entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere effettuato il pagamento dei compensi per l’anno 2024 di spettanza di Nuovo Imaie relativi alle opere cinematografiche e audiovisive trasmesse nelle strutture ricettive .

22/10/2025

Entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere effettuato il pagamento dei compensi per l’anno 2024 di spettanza di Nuovo Imaie relativi alle opere cinematografiche e audiovisive trasmesse nelle strutture ricettive.

10/10/2025

Il Ministero del Turismo, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha modificato l'articolo 9 dell'avviso ministeriale del 23 dicembre 2021 che prevedeva come termine ultimo per l'utilizzo del credito di imposta Ifit, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, il 31 dicembre 2025.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS