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bonus donne – articolo 23, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – disposizioni attuative

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto contenente le disposizioni attuative del c.d. bonus donne, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 . Di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento in oggetto.

 

natura dell’agevolazione

In attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 è riconosciuto ai datori di lavoro privati, che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumano con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (ovunque residenti), un esonero contributivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2014/651.

Lo stesso esonero spetta ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, assumano con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE. Il beneficio è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

Sono esclusi dai benefici:

-        i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;

-        i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato da recuperare e non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 e dell’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

-        i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

 

condizioni particolari di fruizione dell’esonero

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per i part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra ore pattuite e orario normale dei full-time. L’incremento è calcolato al netto delle diminuzioni di occupati in società controllate o collegate (articolo 2359 Codice civile) o facenti capo allo stesso soggetto anche per interposta persona.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) e le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che nei se mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi  nella stessa unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con esonero, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio

I soggetti aventi diritto presentano domanda esclusivamente in via telematica all’INPS, secondo modalità e termini fissati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere:

-         dati identificativi dell’azienda;

-         dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, inclusa la residenza;

-         tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e percentuale oraria;

-         retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto oggetto di esonero.

 

istruttoria delle domande e concessione del beneficio

L’INPS, ricevute le domande, verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal decreto.

In caso di esito positivo, l’istituto concede il beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili.

L’INPS comunica l’accoglimento o il rigetto della domanda al datore di lavoro tramite i propri canali telematici.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

allegato                                                                                    (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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