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bonus giovani – articolo 22, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – disposizioni attuative

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 . Di seguito sono riassunti i contenuti del provvedimento.

 

natura dell’esonero

È introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, o trasformano un contratto a termine in uno a tempo indeterminato.

L’esonero ha durata massima di ventiquattro mesi e si applica alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), fino a un massimo di 500 euro mensili per lavoratore. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il massimale sale a 650 euro mensili, ma comunque non può superare il 50% dei costi salariali come definiti dal Regolamento UE 651/2014.

L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (con eccezione per apprendistato non proseguito).

L’esonero è riconosciuto anche per soggetti precedentemente assunti a tempo indeterminato presso un datore che abbia fruito solo parzialmente dello stesso esonero.

 

condizioni particolari di fruizione

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi, come previsto dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’esonero spetta solo se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro non ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.

Se nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata viene effettuato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, l’esonero viene revocato e il beneficio già fruito deve essere restituito.

 

presentazione delle domande di fruizione del beneficio

Ai fini della fruizione dell’esonero, i soggetti destinatari della misura inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)    dati identificativi dell’impresa;

b)    dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c)    tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d)    retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e)    indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

La domanda deve essere presentata prima di assumere i lavoratori interessati alle agevolazioni. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimentitelematici obbligatori.

Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

 

istruttoria delle domande e concessione del beneficio

L’INPS, ricevute le domande, verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal decreto e, in caso di esito positivo, concede il beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

L’istituto comunicherà l’accoglimento o il rigetto della domanda al datore di lavoro tramite i propri canali telematici.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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