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durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza – accordo 17 aprile 2025

La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l’accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle more della pubblicazione del testo dell’accordo di seguito si forniscono alcune prime indicazioni facendo riserva di ulteriori comunicazioni sull’argomento.

Il governo, le regioni e le province autonome hanno concordato di procedere:

-        alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli accordi attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-        all’aggiornamento dell’allegato XIV del decreto legislativo n. 81 del 2008 ai sensi dell’articolo 98, c, 3 (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori);

-        all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i datori di lavoro nonché i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;

-        all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

soggetti formatori

L’accordo individua tre principali categorie di soggetti abilitati a erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  1. soggetti formatori “istituzionali”, comprendono enti pubblici e istituzioni di rilievo nazionale, tra cui ministeri, regioni e province autonome (anche tramite strutture tecniche e formative di diretta emanazione), università, istituzioni scolastiche (per personale e studenti), INAIL, INL, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ordini e collegi professionali regolamentati, organizzazioni di volontariato della Protezione civile, Croce rossa iItaliana, Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (per il proprio personale). Questi soggetti possono erogare formazione direttamente, garantendo standard pubblici e rappresentatività istituzionale.
  2. soggetti formatori “accreditati”, sono enti di formazione che risultano accreditati secondo il modello definito da ciascuna regione o provincia autonoma, in base all’intesa del 20 marzo 2008 e devono possedere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro; per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale;
  3. altri soggetti; rientrano in questa categoria i fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori diretti di formazione), gli organismi paritetici (individuati dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e inseriti nell’apposito repertorio), le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presenti in almeno metà delle province italiane, con un numero significativo di iscritti e CCNL sottoscritti. Questi soggetti possono svolgere attività formativa direttamente o tramite strutture formative di loro “diretta emanazione” (cioè di proprietà esclusiva o partecipata in modo prevalente).

Gli attestati rilasciati da associazioni sindacali prive dei requisiti non sono validi. Fino all’adozione di un atto specifico, i requisiti possono essere autocertificati. In caso di mancanza dei requisiti, la formazione è considerata non valida e sono previste sanzioni.

 

regime transitorio

Per quanto riguarda il regime transitorio (parte VII) e sul riconoscimento della formazione pregressa, si ricorda, in particolare, che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo accordo (nonché dell’allegato XIV del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla formazione dei coordinatori).

Con riferimento alla formazione dei datori di lavoro, si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo stesso, sono riconosciuti.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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