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legge 9 dicembre 2024 n. 189, di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155 “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (cd. economico-fiscale) - Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024

E’ stato approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge c.d. economico-fiscale.

Nel rinviare ad una approfondita lettura del provvedimento (allegato), di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di natura fiscale di interesse per le imprese del nostro comparto.

obbligo assicurativo contro eventi catastrofali

L’articolo 1-bis, comma 2, fornisce chiarimenti sull’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali, introdotto dalla legge di bilancio 2024, che entrerà in vigore il prossimo 31 marzo 2025 - termine prorogato dal decreto-legge milleproroghe - .

L’obbligo assicurativo interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Con la disposizione si specifica che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.

bonus natale

L’articolo 7-ter modifica la normativa del “bonus natale”.

Nello specifico, viene ampliata la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità una tantum, di importo pari a 100 euro.

Viene infatti eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e, pertanto, ai fini della spettanza del bonus, fermi restando gli altri requisiti, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga ad un nucleo familiare monogenitoriale.

Per ottenere il bonus i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, dichiarando di soddisfare i requisiti e indicando i codici fiscali dei familiari a carico. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, erogherà il bonus e potrà recuperare l'importo tramite credito d'imposta.

Chiarimenti sull’agevolazione sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 19/E del 10 ottobre 2024 e n. 22/E del 19 novembre 2024.

rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

L’articolo 7-quater proroga, per il solo periodo d’imposta 2024, al 16 gennaio 2025 il secondo acconto Irpef 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997.

Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL. Per tali contributi, pertanto, il pagamento andava eseguito entro il termine ordinario del 2 dicembre 2024.

credito di imposta ZES unica per il mezzogiorno

L’articolo 8 modifica la procedura per la fruizione del credito d’imposta ZES unica per il mezzogiorno.

Con la nuova disposizione, in particolare, si prevede la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa, che doveva essere inviata entro il 2 dicembre 2024, un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello esposto nella comunicazione iniziale di prenotazione del credito, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024.

Prima della modifica, nella comunicazione integrativa le imprese potevano indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello esposto nella comunicazione originaria.

Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 350036/2024 del 9 settembre 2024, aggiornato con Provvedimento n. 406943 del 6 novembre 2024 .

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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