variazione tasso di interesse – INPS, circolare 21 ottobre 2024, n. 92
La Banca centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), che, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 3,40%.
Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, c. 8, lett. a) e b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 2, c. 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 23 ottobre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,40% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,40%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.
sanzioni civili
La decisione della BCE comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a) del c. 8 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000, la sanzione civile è pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, c. 1, lett. a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, c. 8, lett. b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’articolo 30, c. 1, lett. b), del decreto-legge n. 19 del 2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, c. 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal c. 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile.
sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Il Consiglio di amministrazione dell’istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, c. 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, c. 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso (…) scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, pari al 3,40%.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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