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VERSAMENTO TARI - TASSA RIFIUTI - TERMINI DI PAGAMENTO

Di seguito, trasmettiamo un estratto dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI, da cui si possono rilevare i termini di pagamento della Tassa.
L'importo richiesto con l'invito al pagamento per il 30 aprile p.v., non tiene conto dei pagamenti precedentemente effettuati, ma è soltanto l'importo dovuto a saldo rispetto alle eventuali modifiche avvenute in corso d'anno.

L'eventuale importo non pagato per l'anno 2014, sarà richiesto con avviso di accertamento notificato a mezzo lettera raccomandata. Entro 60 gg dalla notifica sarà possibile pagare il debito residuo in una unica soluzione con l'addebito delle sole spese di notifica.

Art. 33 – Versamento e riscossione del tributo

1.La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ed è versata al Comune mediante bollettino di c/c postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti l’ultimo giorno utile dei mesi di maggio e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

3.Con scadenza 30 aprile dell’anno successivo è inviato un invito di pagamento a conguaglio per le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che abbiano comportato variazioni in corso d’anno del tributo e per le partite definite successivamente alla formazione delle liste di carico.

4.Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro i termini previsti dall’art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 36 comma 1 oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

 


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