CCNL Turismo - secondo livello di contrattazione
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024 ha aggiornato la disciplina del secondo livello di contrattazione .
Al riguardo, le parti hanno riconfermato che l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla contrattazione nazionale è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, non solo come in passato gli incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, ma anche quelli di efficienza e innovazione.
indicatori
L’ipotesi di accordo ha eliminato l’articolo 12 del CCNL Turismo 20 febbraio 2020 ed ha inserito il nuovo comma 6 all’articolo 11 con il quale le parti, nel richiamare la disciplina dettata con l’accordo nazionale del 5 ottobre 2016, hanno concordato che, ai fini della determinazione del premio di risultato, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i seguenti indicatori:
Tale elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo. La contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, potrà individuare ulteriori indicatori, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Viene inoltre confermato che, salvo diverse intese locali o aziendali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209 e 260 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti al premio di risultato.
premio di risultato
L’accordo di rinnovo conferma quanto già stabilito dall’articolo 13 del CCNL Turismo relativamente all’istituzione del premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il CCNL Turismo.
Al fine di contenere i costi posti a carico delle imprese sono stati confermati i valori del premio stabiliti nel 2014, indicati nella tabella seguente:
L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
Il comma 4 dell’articolo 13 prevede che il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi, non più, come in passato, a una scadenza concordata a livello nazionale. Pertanto, il comma 5 ha stabilito che il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti e che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.
elemento di garanzia
Il comma 10 dell’articolo 13 prevede che se, nonostante la presentazione di una piattaforma, non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:
Anche in questo caso, sono stati confermati gli importi stabiliti nel 2014 e si conferma che tali importi sono dovuti una sola volta nell’arco del periodo di vigenza contrattuale.
Il successivo comma 11 del medesimo articolo 13 dispone, in alternativa alle modalità e alle somme di cui sopra che, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destini la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.
A richiesta del lavoratore gli importi di cui sopra possono essere destinati al fondo di previdenza integrativo contrattuale Fon.Te.
Infine, a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il CCNL Turismo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’erogazione dell’elemento di garanzia.
Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il CCNL stipulato da Federalberghi, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi, l’importo previsto dal comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo di vigenza contrattuale.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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