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credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi – decreto attuativo del 12 febbraio 2015.

Il Ministro dei beni culturali e del turismo ed il Ministro dell’economia e delle finanze hanno firmato il decreto attuativo del credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto “cultura e turismo” .

 Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili e stabilisce le procedure per l’ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito.

 Il provvedimento deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale. Il Mibact dovrà poi definire le modalità telematiche per la presentazione delle domande. Per le spese sostenute nell’anno 2014, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 Di seguito, una sintesi del contenuto del provvedimento.

 Soggetti beneficiari del credito d’imposta (art. 2)

 I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, limitatamente al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming.

 Per “esercizio ricettivo singolo” si intende la struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:

  • strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali)

  • strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali).

Per “esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari” si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio singolo componente l’aggregazione.

 Per “agenzie di viaggio e tour operator” si intendono quelle appartenenti al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”. Per tali imprese il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del 10% delle risorse.

 Agevolazione concedibile (art. 3)

 Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicati nell’articolo 9 del decreto cultura e turismo, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”, e comunque fino all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei tre anni di imposta, nonché fino all'esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Inoltre tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

 Spese eleggibili al credito d’imposta (art. 4)

 Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:

  • spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnala);

  • spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;

  • spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);

  • spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;

  • spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;

  • spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;

  • spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

 Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che di conseguenza potrà fruire di un credito d’imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta (art. 5)

 Dal 1°gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche che verranno definite dal Ministero stesso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto (l’entrata in vigore del decreto sarà nota solo in seguito alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale). Per le spese sostenute nell’anno 2014, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

 Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;

  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;

  • il credito d’imposta spettante.

 Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell’allegato A del decreto.

 Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all’impresa il riconoscimento del credito d’imposta e l’importo effettivamente spettante.

 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

 Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 d. legisl. 9 luglio 1997 n. 241), secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art. 6)

 Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l’ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l’anno successivo.

 Distinti saluti.

 

Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

clikka per scaricare il Decreto Ministeriale


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