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comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici - decreto “aiuti quater” n. 176 del 2022 – provvedimento Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2023 prot. n. 2023/44905

Il decreto “aiuti quater” (decreto legge n. 176 del 2022) ha esteso anche al mese di dicembre 2022 i crediti d’imposta energia e gas previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022.

A seguito delle modifiche introdotte durante l’iter di conversione, i crediti:

- relativi al terzo trimestre 2022 di cui al decreto - legge “aiuti bis”;

- relativi al periodo ottobre-novembre 2022 di cui al decreto - legge “aiuti ter”;

- relativi al mese di dicembre 2022 di cui al decreto - legge “aiuti quater”;

devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 30 settembre 2023.

Il provvedimento, inoltre, prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta relativi al mese di dicembre 2022, nonché relativi al terzo trimestre 2022 e al periodo ottobre-novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Con il provvedimento prot. n. 2023/44905, l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione.

La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023. A tal fine, sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione, allegati al provvedimento.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità previste dal 2.2 del provvedimento.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

 

La comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.

 

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

allegati

modello

istruzioni

provv AE

 

 


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