esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato – INPS, messaggio 25 febbraio 2021, n. 832
L'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) ha previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto (data di entrata in vigore del decreto) sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, l’esonero è esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.
L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
Ai fini della fruizione dell'esonero mediante conguaglio, è prevista l'esposizione dell'importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l'esposizione dell'importo arretrato dell'esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
L'istituto informa che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. n. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell'incentivo IREC anche l'importo dell'esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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