coronavirus –disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15 – Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge con il quale è stata prorogata la validità delle disposizioni di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto legge dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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