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coronavirus – proroga dello stato di emergenza e adozione di ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità.

Contestualmente, è stato approvato un nuovo decreto legge (decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 - Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021) con il quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto legge proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio (con l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il decreto legge conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto, già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, fatte salve le misure adottate con DPCM, dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

  • in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata (l’aggiunta dell’aggettivo “abitata” fa presumere che siano escluse le seconde case o gli appartamenti in locazione turistica), una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
    • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Viene istituita una area “bianca”, nella quale si collocheranno le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una bassa incidenza dei contagi. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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