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Ordinanza n.117 del 5 dicembre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) che prevede che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

 

In riferimento al DPCM del 3 dicembre 2020 e  tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq),  il Presidente della Regione Toscana con l’Ordinanza n.117 del 5 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni in materia di spostamenti consentiti, sui percorsi di formazione, sui centri culturali e ricreativi, sulle biblioteche, sull’attività sportiva e sull’obbligatorietà dell’autocertificazione.

 

Disposizioni per gli spostamenti

 

1. il rientro presso la proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale.

3. E’ consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti. Lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto.

4. E’ consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona.

5. E’ consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell’esercizio della propria professione, di effettuare l’attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;

6. E’ consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

7. Con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative pertanto la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità (attestata tramite documentazione scritta di qualsiasi natura proveniente dal proprietario) e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

8. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue:

- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:

a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995;

b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;

c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;

- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

9. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:

- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999;

- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

10. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:

- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività. Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico e attività di pesca

11. E’ consentito svolgere le attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della lr 3/1994 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all’art. 51 della l.r. 3/1994 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;

b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;

c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;

d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all’ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020.

12. I capi abbattuti saranno destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delle DGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020.

13. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020.

14. E’ consentito lo svolgimento dell’attività venatoria, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per militare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità: - nel comune di residenza, domicilio o abitazione;

- nell’ATC di residenza venatoria;

- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione; - nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

- negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.

15.L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

16. L’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale. Relativamente all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa si precisa che sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.

17. Con riferimento all’attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria coordinata dalle Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze, sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie di cui alla l.r. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20.

 

Disposizioni per i percorsi di formazione

 

18. Fatto salvo quanto specificato nei punti 19, 21, 22, 25 e 27 i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;

19. Gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;

20. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL” e nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l’attività e con i relativi obiettivi formativi.

21. E’ consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

22. Le disposizioni di cui al punto 18 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

23. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti i casi garantire l’imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.

24. Sono consentiti, per le attività dei punti precedenti gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione. Disposizioni per l’attività corsistica individuale e collettiva

25. L’attività corsistica destinata ai maggiorenni, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le seguenti modalità: - a distanza, se l’attività corsistica è collettiva; - in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020, se l’attività corsistica è individuale.

26. Sono consentiti, per l’attività corsistica individuale e gli eventuali esami di cui al punto precedente, gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione nel caso in cui l’iscrizione sia già stata effettuata.

27. L’attività corsistica, destinata ai bambini e ai ragazzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, ivi compresi gli eventuali esami, è svolta con le modalità previste dall’articolo 1, comma 10, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020. Alle medesime attività si applicano le linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020.

28. Sono consentiti, per l’attività corsistica e gli eventuali esami di cui al punto precedente, gli spostamenti anche in comuni diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione nel caso in cui l’iscrizione sia già stata effettuata.

 

Disposizioni per culturali, centri sociali e centri ricreativi

 

29. Ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Disposizioni per le biblioteche

 

30. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio. Disposizioni per l'attività di estetista

31. L' attività di estetista è consentita in zona arancione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera ii) che prevede l'apertura di tutti i servizi alla persona nel rispetto delle specifiche linee guida regionali.

 

Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi

 

32. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento. Si precisa che restano sospese le attività indicate nell'articolo 1, comma 9, lettera f) tra cui piscine, palestre e centri natatori. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d’appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.

 

Disposizioni relative a autocertificazioni per spostamenti

 

33. Gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

 

La presente ordinanza entra in vigore alla data della nuova classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 3 (zona arancione), ed è valida, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, per lo stesso scenario in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.

 

 

Cordiali saluti

 

Pier Luigi Masini

Segretario generale

 

Allegati:

-          Ordinanza n.117 del 5 dicembre 2020

 

Federalberghi Toscana 


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