clausole di parità tariffaria
Sono pervenuti alla federazione alcuni quesiti concernenti le clausole generali n. 2.2.1 e n. 2.2.2 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi delle quali le strutture ricettive sono obbligare ad offrire al portale parità di tariffe e condizioni.
In particolare, ci è stato richiesto se l'adesione a tale contratto possa comportare per gli alberghi italiani l'obbligo di rispettare la cosiddetta "parity rate".
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, "è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto." (cfr. nostra circolare n. 160 del 2017).
Evidenziamo che tale indicazione trova conferma nel combinato disposto tra la clausola generale n. 1 e la clausola generale n. 2.2.5 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi del quale "le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture Ricettive site in Paesi senza parità specifica" e "con Paesi senza parità specifica si intendono Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e le altre giurisdizioni indicate di volta in volta da Booking.com".
Confermiamo pertanto che gli obblighi di parità previsti dalle Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle strutture ricettive site in Italia.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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