richiesta anticipo integrazione salariale - modalità operative - INPS messaggio 18 novembre 2020, n. 4335
L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, l’istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
L’istituto ha fornito istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.
Con il messaggio allegato si forniscono ulteriori chiarimenti di natura operativa e si illustrano le novità procedurali per la gestione delle domande di integrazione salariale con causale Covid-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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