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emergenza coronavirus – dpcm 24 ottobre 2020 - chiarimenti del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 27 ottobre scorso, ha fornito alcune indicazioni ai prefetti, di seguito riepilogate, utili per la corretta interpretazione del dpcm 24 ottobre 2020 sulle nuove misure di contenimento della pandemia in corso.

 

Mobilità personale

Nel dpcm viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Il Ministero sottolinea che, trattandosi di una “raccomandazione”, in caso di inosservanza il comportamento non è sanzionabile. Non occorre quindi che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione.

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

 

Attività sportiva

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Il Ministero chiarisce che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con la disposizione che consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Il Ministero precisa che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico. Vengono invece sospese tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento e le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Infine, il Ministero precisa che la sospensione dei centri culturali, sociali e ricreativi determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

 

Feste, sagre e fiere

Il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda ora anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo dpcm, sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".

 

Convegni, congressi e altri eventi

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Secondo il Ministero, alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).

Infine, si stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

Il Ministero non fornisce nuove indicazioni relativamente alla distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali.

Il nuovo dpcm rinnova la raccomandazione a svolgere le riunioni private in modalità a distanza, ma non le vieta.

Anche in assenza di una specifica indicazione ministeriale, si ritiene che possano continuare a svolgersi le riunioni in presenza organizzate da privati, anche all’interno delle strutture ricettive, non aperte alla stampa, la cui partecipazione sia limitata ai soggetti invitati dall’organizzatore (come avviene nelle assemblee societarie e nelle assemblee di condominio, riportate ad esempio nella circolare ministeriale del 18 ottobre), fermo restando il rispetto degli specifici protocolli.

Relativamente ai corsi di formazione in presenza, in assenza di chiare indicazioni ministeriali, riteniamo opportuno sottolineare che il dpcm 24 ottobre 2020 ha ammesso esplicitamente sono alcune tipologie di corso, come ad esempio i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, il dpcm esclude qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

 

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici

Il dpcm sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il precedente dpcm limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.

Relativamente alle attività dei servizi di ristorazione, viene stabilita un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui è consentito svolgere tali attività. Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.

Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.

Il dpcm contiene una previsione espressa sulla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati.

Ne consegue, secondo il Ministero, che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00 anche a beneficio di persone non ivi alloggiate. Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che la ristorazione alle persone non alloggiate nelle strutture alberghiere e ricettive è possibile solo se l’esercizio è autorizzato alla somministrazione al pubblico.

 

Impianti nei comprensori sciistici

Viene disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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