emergenza coronavirus – dpcm 13 e 18 ottobre 2020 - chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell'Interno, con le circolari del 16 e 20 ottobre scorso, ha fornito alcune indicazioni ai prefetti utili per la corretta interpretazione dei dpcm del 13 e 18 ottobre 2020 sulle nuove misure di contenimento della pandemia in corso.
Per quanto di specifico interesse, si evidenzia quanto segue:
Feste
I dpcm in oggetto confermano la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiungendo il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all’aperto. Per il Ministero dell’Interno nell’ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.
La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Secondo il Ministero, tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle diverse confessioni religiose.
Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, il Ministero ritine che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell’entrata in vigore del dpcm del 13 ottobre 2020 per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.
Servizi di ristorazione
I dpcm 13 e 18 ottobre 2020 hanno introdotto alcune limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18 in assenza di tale modalità di consumazione.
Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece è ora esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, a parere del Ministero la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione. Al riguardo, il Ministero ritiene necessario sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più possibile privilegiando “l’accesso tramite prenotazione”, in conformità, peraltro, a una specifica previsione del protocollo di settore, di cui all’allegato 9 dei dpcm.
È stata infine introdotta una importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo. Al fine di agevolare le attività di controllo, è stato introdotto l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore. Al riguardo, la Federazione ha realizzato un facsimile di cartello, che si allega.
Attività convegnistiche e congressuali; riunioni
Il dpcm 18 ottobre 2020 ha sospeso tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Per le pubbliche amministrazioni, viene introdotto l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Secondo il Ministero dell’Interno, la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, eccetera.
A seguito dell’emanazione del dpcm 18 ottobre 2020, la Federazione ha chiesto al Governo di confermare la possibilità di continuare a svolgere incontri in presenza all’interno di strutture ricettive (riunioni, attività formative, ritiri spirituali, seminari, etc.), nel rispetto degli specifici protocolli.
In attesa della conferma da parte del Governo, si ritiene comunque che, alla luce della precisazione del Ministero dell’Interno, possano ritenersi consentite le riunioni organizzate da privati all’interno delle strutture ricettive, non aperte alla stampa, la cui partecipazione è limitata ai soggetti invitati dall’organizzatore, fermo restando il rispetto degli specifici protocolli. Analogamente, si ritiene che possano ritenersi consentiti i corsi di formazione organizzati all’interno delle strutture ricettive, in quanto non risultano vietati espressamente dai recenti dpcm, sempreché siano organizzati nel rispetto degli specifici protocolli.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegati
circolare dpcm 13 ottobre 2020
circolare dpcm 18 ottobre 2020
cartello n.ro posti tavolo verticale
cartello n.ro posti tavolo orizzontale
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