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coronavirus - misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia – legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 – Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

Il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge “agosto”, recante misure urgenti per il sostegno economico e il rilancio dell’economia.

Sintetizziamo di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

 

integrazione salariale (art. 1)

Il ricorso all’integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) a fronte di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogato per diciotto settimane (9+9).

Le ulteriori diciotto settimane devono essere fruite all'interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda per gli ulteriori periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a)    al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b)    al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.

sgravio per le aziende che non ricorrono all’integrazione salariale (art. 3)

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra descritti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

 proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL (art. 5)

Le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 esonero per assunzioni a tempo determinato o stagionali (art. 7)

L’esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La relazione tecnica ipotizza, per il periodo che va da agosto a dicembre 2020, una platea di 215.100 assunzioni (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato), ipotizzando una percentuale di riduzione pari al 70% rispetto a quanto registrato nell’analogo periodo del 2019. Vengono conseguentemente preventivate minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 proroghe e rinnovi dei contratti a termine (art. 8)

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

contratti di somministrazione (art. 8)

La legge di conversione del decreto n. 104 modifica l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 disponendo che se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato. In capo all'utilizzatore non scatta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

lavoratori stagionali, intermittenti e a tempo determinato (art. 9)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge è riconosciuta indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Analogo trattamento è riconosciuto, tra gli altri, ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a)    titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b)    titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c)    assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 licenziamenti collettivi e individuali (art. 14)

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alle medesime condizioni di cui sopra è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al già menzionato accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

La legge di conversione ha abrogato il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104, che prevedeva la possibilità per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, avesse proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente facesse richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.

 lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 21-bis)

La legge di conversione del decreto n. 104 ha previsto che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Fino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile adottare la modalità di lavoro agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da con contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle predette misure o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna di tali misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una di tali misure.

 lavoro agile per genitori con figli con disabilità (articolo 21-ter)

La legge di conversione del decreto n. 104 ha stabilito che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

 lavoratori fragili (articolo 26)

Sino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. È vietato monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 agevolazioni contributive per le aree svantaggiate (art. 27)

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, entro il 30 novembre 2020 dovranno essere individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

 fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, per aiutare la ripresa dell’attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare.

Le risorse finanziarie disposte sul Fondo sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. In sede di conversione in legge, il Parlamento ha aggiunto a tale elenco le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, le imprese registrate con codice ATECO 55.10.00 (alberghi). Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.

Per l’elargizione del contributo occorre presentare apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate in uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il contributo sarà erogato, per un importo pari al 90%, al momento in cui la domanda verrà accettata. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento secondo modalità tracciabili.

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

 contributo per attività economiche nei centri storici (art. 59)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Sulla base dei suddetti parametri, i comuni interessati dal provvedimento sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo non può essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione o alberghiere autorizzate alla somministrazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

 rifinanziamento “nuova Sabatini” (art. 60, comma 1)

Le risorse destinate ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese sono integrate di 64 milioni di euro per l'anno 2020.

Rammentiamo che è possibile richiedere alla propria Associazione territoriale un manuale che illustra le opportunità di accesso alle agevolazioni per l’acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi (cosiddetta “Nuova Sabatini”).

Segnaliamo inoltre che l’articolo 39 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto “semplificazioni”) dispone che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, tale contributo viene erogato in un’unica soluzione.

 disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies)

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha introdotto la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, si prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti che si avvalgono della facoltà, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

 aiuti alle piccole imprese e alle microimprese in difficoltà (art. 62)

Gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 “rilancio” possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

 proroga moratoria per le PMI (art. 65 e 77)

La moratoria su aperture di credito a revoca, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dal cosiddetto decreto “cura Italia” (articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse alle suddette misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle suddette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.

Per le imprese del comparto turistico, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogato sino al 31 marzo 2021.

 riunioni degli organi di società ed associazioni (art. 71)

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 73 comma 4 del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente prorogato sino al 31 gennaio 2021, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

 credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda (art. 77)

Il credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, che l’articolo 28 del decreto-legge “rilancio” ha previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture turistico ricettive con attività stagionale per i mesi di aprile, maggio e giugno, viene esteso per un ulteriore mese.

Durante la conversione in legge, il Parlamento ha previsto che per le sole imprese turistico-ricettive il credito d’imposta possa essere fruito fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, solo per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% (in luogo del vigente 30%). Infine, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile ed uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.

Si rammenta che il credito d’imposta, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione e, con la modifica introdotta solo per le strutture turistico ricettive, pari al 50% dell’ammontare mensile del canone per l’affitto di azienda, spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

bonus vacanze (art. 77 comma 1 lettera b ter)

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha modificato l’articolo 176 del decreto legge “rilancio” al fine di consentire la possibilità di utilizzare piattaforme o portali telematici, oltre le agenzie di viaggio e tour operator, per il pagamento dei servizi ricettivi tramite il bonus vacanze.

 abolizione seconda rata IMU (art. 78)

Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all’anno 2020, tra gli altri:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, con le relative pertinenze, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si evidenzia che la norma innova l’impianto del decreto legge “rilancio”, includendo espressamente tra gli immobili esentati dalla seconda rata IMU le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2. In sede di conversione in legge, il Parlamento ha chiarito che l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata IMU, abolita dall’articolo 177 del decreto “rilancio”.

Si ricorda che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”  e successive modifiche.

 tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 79)

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le strutture termali (di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

A differenza di quanto previsto in passato, il credito d’imposta sarà erogato in unica soluzione, senza ripartizione in due o tre quote annuali.

Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si rammenta che in occasione dei cinque bandi che si sono svolti in passato (relativi agli investimenti effettuati negli anni 2014 – 2018) il volume delle richieste non ha mai raggiunto tale livello (il punto più alto si è toccato con il bando 2019, relativo agli investimenti del 2018, che registrò la presentazione di 2.537 istanze, per complessivi 147,8 milioni di euro).

Il credito d’imposta sarà gestito, ferme restando le novità previste dal decreto, con le modalità a suo tempo previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per l’illustrazione delle principali caratteristiche dell’istituto, si rinvia alla settima edizione della Guida agli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive (da richiedere all'Associazione territoriale di riferimento).

 rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)

I versamenti che sono stati sospesi durante il periodo di lockdown (imposta sul valore aggiunto, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali a marzo, aprile e maggio) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 proroga del secondo acconto per soggetti ISA (art. 98)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La proroga interessa anche i contribuenti in regime forfettario nonché soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (redditi prodotti in forma associata) e degli articoli 115 e 116 (cosiddetto regime di trasparenza fiscale) del testo unico delle imposte sui redditi.

La proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 regolarizzazione versamenti ISA (art. 98 bis)

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha inserito la possibilità per i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.

 proroga della riscossione coattiva (art. 99)

La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 proroga esonero TOSAP E COSAP (art. 109)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività di ristorazione, nonché le semplificazioni temporanee relative alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di strutture amovibili.

 rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 110)

Viene prevista, in favore delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni d’impresa usufruendo di condizioni di favore.

Rammentiamo che il decreto “liquidità” ha previsto, in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni usufruendo di un regime ancora più favorevole.

 welfare aziendale (art. 112)

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (cosiddetto welfare aziendale) è raddoppiato (la soglia di esenzione fiscale passa da 258,23 euro a 516,46 euro).

aiuti di Stato

L’applicazione di gran parte delle agevolazioni in argomento, così come di quelle previste dai precedenti decreti, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la cui validità è stata recentemente prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2021.

La misura massima complessiva dell’aiuto, inizialmente fissata a 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti, è recentemente stata elevata, consentendo di sostenere una parte dei costi fissi non coperti dai ricavi, sino a un massimo di 3 milioni di euro per impresa.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

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