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emergenza coronavirus – ordinanza del Ministro della salute del 21 settembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020

Con l’ordinanza del 21 settembre 2020, il Ministro della salute ha modificato la precedente ordinanza del 12 agosto 2020 integrando l’elenco dei paesi di provenienza che rappresentano un rischio per la diffusione della pandemia sul territorio nazionale.

Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia, le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, devono alternativamente:

a) presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Tali persone, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Tali disposizioni sono comunque derogabili in alcuni casi specifici, elencati nei commi 6 e 7 dell’articolo 6 del dpcm 7 agosto 2020, come modificato dal dpcm 7 settembre 2020. Tra questi, ad esempio, si evidenzia che non sono tenuti né all’isolamento fiduciario né al tampone, se ovviamente non presentano sintomi da COVID-19 e non abbiano soggiornato o transitato in uno o più paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia (Romania, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro Colombia), fermi restando gli obblighi di dichiarazione della presenza alla ASL:

  • coloro che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • coloro che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • i funzionari e agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e impiegati consolari, il personale militare nell’esercizio delle loro funzioni, eccetera.

Non è previsto alcun obbligo di verifica o controllo a carico dei gestori delle strutture ricettive. È responsabilità di chi entra in Italia, provenendo o transitando da alcune zone considerate a rischio, attestare all’imbarco o alle autorità competenti il risultato di un tampone negativo o effettuare entro 48 ore il tampone in Italia, sottoponendosi a isolamento fiduciario.

Inoltre, non è compito dei gestori delle strutture ricettive informare i clienti sulle specifiche disposizioni vigenti per l’ingresso in Italia. È sufficiente esibire l’informativa già fornita al sistema, in cui si evidenzia al cliente che è vietato l’ingresso nella struttura in alcuni casi, tra cui l’assoggettamento alla misura della quarantena.

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegati

ordinanza minsalute 12 agosto

ordinanza minsalute 21 settembre

informativa

 


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