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Contratti a termine – proroghe e rinnovi - articolo 8, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

L’articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato <<Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine>>, ha introdotto importanti modifiche all’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nella sua formulazione iniziale, il comma 1 dell’articolo 93 prevedeva che <<in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81 (…) è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81>>.

Tale comma è stato sostituito con il seguente: <<In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81>>.

È stato inoltre abrogato il comma 1-bis, del medesimo articolo, ossia la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In attesa degli opportuni chiarimenti amministrativi, necessari al fine di eliminare dubbi interpretativi derivanti dall’applicazione concreta del disposto normativo, di seguito si riassume il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte.

L’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, rubricato <<Proroghe e rinnovi>>, prevede (comma 01) che: <<il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1>>.

La modifica introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 consente di rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti a tempo determinato, senza indicazione delle causali giustificative previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ossia: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Tale possibilità, oltre ad avere una definizione temporale limitata al 31 dicembre 2020, soggiace ad altre condizioni. Il rinnovo, o la proroga, sono ammessi:

a)    per una sola volta;

b)    per un periodo massimo di dodici mesi;

c)    ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi del rapporto di lavoro.

È stato fatto rilevare da alcuni osservatori che, sebbene non esplicitamente menzionata, potrebbe sussistere l’ulteriore condizione del rispetto del numero massimo di proroghe, stabilito in quattro dall’articolo 21 comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2020. Sul punto, tuttavia, appare opportuno attendere indicazioni da parte del Ministero del lavoro.

In merito all’efficacia temporale del provvedimento, occorre rilevare due aspetti.

Il primo riguarda la situazione di chi abbia già usufruito della deroga prevista dall’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 nella sua prima formulazione, e voglia usufruire anche della nuova deroga: in tal caso, l’interpretazione alla quale si propende porterebbe a valutare positivamente la possibilità che si possa ulteriormente prorogare o rinnovare il contratto. Ciò, poiché, non solo la nuova norma abroga la precedente e, dunque, innova il quadro normativo, ma anche perché la due norme hanno una efficacia temporale differente, con la seconda che amplia di ulteriori quattro mesi la deroga inizialmente prevista.

Il secondo aspetto attiene al fatto che la deroga, sia nel caso di un datore di lavoro che abbia già usufruito della precedente possibilità concessa dal decreto-legge n. 34 e che voglia ora utilizzare anche quella più ampia di cui al decreto-legge n. 104, sia nel caso di utilizzo per la prima volta della deroga, richieda il consenso del lavoratore interessato (così prevede l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81) e che questo sia formalizzato entro il 31 dicembre 2020.

L’interpretazione letterale della norma porta a ritenere che, sebbene l’accordo debba essere stipulato entro il 31 dicembre 2020, la durata prorogata o rinnovata del contratto possa andare oltre tale data (ferme restando, come già detto, le condizioni evidenziate ai precedenti punti b) e c).

Da ultimo, occorre valutare la portata dell’inciso <<una sola volta>> contenuto nella norma in esame.

Se è evidente che la deroga (proroga o rinnovo in deroga all’articolo 21 e in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015) può essere utilizzata una sola volta, ciò non significa che tale deroga non possa essere azionata anche se il datore di lavoro abbia precedentemente utilizzato la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto secondo le ordinarie regole del richiamato decreto legislativo n. 81.

Pertanto, se si è già prorogato un contratto a termine (anche più volte entro i dodici mesi, così come consentito dall’articolo 21, comma 1) sarà possibile, una sola volta, in deroga alle norme vigenti, prorogare o rinnovare il contratto e tale secondo contratto potrà avere una durata superiore ai dodici mesi, fermo restando il tetto massimo di ventiquattro mesi previsto dalla legge.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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