bonus vacanze - possibilità di prepagamento - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 - ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate concernenti la procedura di verifica e conferma dei bonus.
Durante i primi giorni di applicazione del bonus vacanze, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una nostra richiesta di chiarimenti, ha comunicato per le vie brevi la possibilità di utilizzare il bonus prima dell’arrivo del cliente.
Nei giorni scorsi, la procedura web è stata modificata, inserendo la seguente dicitura: “Attenzione: conferma l’utilizzo del bonus solo al momento del pagamento, eventuali conferme di utilizzo anticipate saranno oggetto di verifica ed eventuale recupero del credito d’imposta”.
In considerazione dei dubbi interpretativi che tale novità ha fatto sorgere, Federalberghi ha interpellato nuovamente l’Agenzia delle Entrate, la quale ha confermato per iscritto che il fornitore del servizio turistico può utilizzare il bonus vacanze prima dell’arrivo del cliente in caso di prepagamento dei servizi prenotati, con contestuale emissione della fattura elettronica di altro documento di spesa (documento commerciale/ricevuta fiscale).
L’Agenzia delle entrate inoltre ha precisato che la dicitura riportata nella procedura web è coerente con quanto riportato nel documento di prassi n. 18/E del 2020: << il Credito d’imposta Vacanze deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto, nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il Credito d’imposta Vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti. >>
Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, l’avviso che viene visualizzato durante la procedura è finalizzato a porre l'attenzione sul fatto che l'operazione di verifica e conferma a sistema del bonus va effettuata solo in presenza di un pagamento (acconto, saldo, o unico pagamento) e contestuale emissione della fattura elettronica di altro documento di spesa (documento commerciale/ricevuta fiscale).
L’Agenzia delle entrate ha altresì precisato che l’avviso si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini che hanno comunicato in anticipo il codice univoco dello sconto alla struttura turistica che ha erroneamente confermato l'utilizzo del bonus nella procedura web, in alcuni casi ancora prima ancora che la prenotazione fosse confermata, determinando quindi un danno al cliente che si ritrova il bonus “bruciato” e non più utilizzabile.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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