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credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda - Agenzia delle entrate provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Al riguardo, si rammenta che il decreto-legge cosiddetto “Cura Italia” e il decreto-legge cosiddetto “Rilancio” riconoscono alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, riguardano crediti d’imposta per:

- botteghe e negozi

- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

- l’adeguamento degli ambienti di lavoro

- la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Il decreto-legge “Rilancio” inoltre, all’articolo 122, ha previsto che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e inoltre i cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

cessione per via telematica

Con il provvedimento in parola è approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello dovrà essere inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Con la comunicazione devono essere specificati alcuni dati, come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

utilizzo dei crediti ricevuti

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, devono comunicare l’accettazione.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

controlli

Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

L’Agenzia infine ha evidenziato che con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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