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Proroga NASpI e DIS-COLL – INPS, circolare 23 giugno 2020, n. 76

L’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. rilancio) ha disposto la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare, la norma prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 siano prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

-       delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

-       delle indennità Covid-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;

-       dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con la nota allegata l’INPS fornisce istruzioni operative in relazione alla disposizione in questione, chiarendo che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga delle indennità non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’istituto. Qualora il beneficiario delle indennità la cui durata ordinaria termini nell’arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

allegato


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