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Ordinanza n.65 del 10 Giugno 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020

La regione Toscana con l’ordinanza n.65 del 10 Giugno us recepisce le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni e province autonome del 9 Giugno con riferimento  a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature,  informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre,  strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche.

 

Di seguito riportiamo alcuni passi rilevanti delle linee guida aggiornate.

Nella sezione relativa alle ATTIVITÀ RICETTIVE è specificato che devono essere applicate alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù.

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive. Eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle rispettive sezioni.

informazione

Le linee guida ribadiscono, preliminarmente, la necessità di fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

misurazione della temperatura corporea

Si conferma inoltre la possibilità di rilevare la temperatura corporea dei clienti (così come dei lavoratori, ai sensi del protocollo tra le parti sociali) impedendone l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

distanziamento interpersonale

Il documento afferma che occorre promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.1

Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

Viene inoltre precisato che il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

servizio ricevimento

Ove possibile, occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out.

Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Occorre mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.

utilizzo delle mascherine

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti.

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse.

Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

igiene delle mani, pulizia e disinfezione

È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.

Occorre eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo, e provvedere a disinfettare, prima della consegna all’ospite, ogni oggetto fornito in uso dalla struttura.

L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina. Si può derogare al rispetto della distanza interpersonale in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

La struttura deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

guanti monouso

Relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, le linee guida invitano a privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

ricambio d’aria

Occorre favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

bagno turco e sauna

L’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna potrà essere consentito solo se tali strutture sono inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

 

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Quando possibile, l'area esterna all’ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell’ostello.

Accoglienza in ostello

Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree/servizi comuni

La movimentazione tra le stanze dell’ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell’ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.

Per l’accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani.

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno due volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all’utilizzo del servizio.

Camere da letto

All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

 

LOCAZIONI BREVI

L’esplicita menzione delle locazioni brevi risulta particolarmente apprezzabile in quanto, nel realizzare la doverosa tutela degli ospiti e dei lavoratori in un contesto che rimane frequentemente sottratto ad ogni forma di regolamentazione, afferma esplicitamente il principio “stesso mercato, stesse regole”, propugnato da Federalberghi al fine di contrastare ogni forma di concorrenza sleale.

Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, le linee guida raccomandano, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.

Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l’attività di locazione breve, deve essere garantita l’accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc.).

 

RISTORAZIONE

 

Per le attività di ristorazione che si svolgono all’interno delle strutture ricettive, si applica quanto previsto nella scheda per i ristoranti, della quale si richiamano gli aspetti peculiari.

igiene delle mani, mascherina, pulizia e disinfezione

È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc.). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

distanziamento interpersonale

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere occorre privilegiare l’accesso tramite prenotazione. È inoltre necessario mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. Non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, occorre consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le sedute.

Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro.

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

buffet

In seguito all’intervento di Federalberghi, è stata radicalmente modificata la disciplina del servizio a buffet.

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose.

In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

 

PISCINE

 

Per le piscine ove è consentito l’uso natatorio, la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.

Per le aree solarium e verdi, occorre assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.

Per le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché per le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, trova applicazione quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda. Per tali piscine, qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

Per le piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, le disposizioni previste vanno opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti.

 

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

 

Le misure previste si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali).

Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, occorre eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (ad esempio contaminazione da legionella).

Le indicazioni contenute nella scheda vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

Per le piscine termali va previsto un piano di contingentamento degli accessi, con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Occorre prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona previste per le piscine dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Per i centri benessere, va previsto il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi,

 

salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Occorre inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

 

Alleghiamo il testo completo delle linee guida recepite.

 

Sottolineiamo inoltre che l’ordinanza dispone dal 13 Giugno pv la riapertura di attività quali:

-        impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo;

-        congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

-        sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

 

Inoltre è disposta la riapertura delle sagre e delle aree giochi per bambini.

 

Infine è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l'apertura  qualora non siano in grado di garantire, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020.

 

L’ordinanza conferma che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri  e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

 

L’ordinanza entra in vigore in data 11 Giugno 2020.

 

Cordiali saluti

 

Pier Luigi Masini

Segretario generale

 

Allegati:

-        ordinanza regionale n.65 del 10 giugno 2020

-        linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 9 Giugno 2020


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