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Linee Guida per la riapertura delle Attività economiche - nuova edizione

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 25 maggio, ha approvato una nuova edizione delle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche.

Le Linee Guida sono state inviate dalla Conferenza delle Regioni al Presidente del Consiglio con la richiesta di procedere in tempi rapidi all’aggiornamento del dpcm del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Nel rinviare all’attenta lettura del documento (allegato), si illustrano le misure di principale interesse per le imprese associate, sottolineando le novità che sono state recepite in seguito alla corale azione di sensibilizzazione svolta da Federalberghi e dalle Unioni Regionali.

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Pulizia, disinfezione, areazione degli ambienti e gestione dei rifiuti

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti, le linee guida rimandano alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile):

-       Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;

-       Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

-       Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

-       Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

  

Guanti monouso

Relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, le linee guida invitano a privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

 

DISPOSIZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

 

campo di applicazione

Le linee guida relative alle strutture ricettive si applicano anche alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni brevi) e agli alloggi in agriturismo.

L’esplicita menzione delle locazioni brevi risulta particolarmente apprezzabile in quanto, nel realizzare la doverosa tutela degli ospiti e dei lavoratori in un contesto che rimane frequentemente sottratto ad ogni forma di regolamentazione, afferma esplicitamente il principio “stesso mercato, stesse regole”, propugnato da Federalberghi al fine di contrastare ogni forma di concorrenza sleale.

 

informazione

Le linee guida ribadiscono, preliminarmente, la necessità di fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

Si ricorda che Federalberghi ha realizzato un set di strumenti per la comunicazione, in lingua italiana e in lingua inglese, che le aziende possono utilizzare per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e per rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane (cfr. nostra circolare n. 220 del 2020).

Con successiva comunicazione, saranno inviati analoghi strumenti in lingua tedesca, russa, francese e spagnola.

 

misurazione della temperatura corporea

Si conferma inoltre la possibilità di rilevare la temperatura corporea dei clienti (così come dei lavoratori, ai sensi del protocollo tra le parti sociali) impedendone l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

 

distanziamento interpersonale

Il documento afferma che nelle aree comuni delle strutture ricettive è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, assegnando alla struttura ricettiva il compito di “facilitare e promuovere” il rispetto di tale misura.

Si sottolinea la differenza rispetto alla precedente formulazione, che assegnava alla struttura il compito di “garantire” il rispetto della distanza, attribuendole un’obbligazione impossibile da realizzare (cfr. le linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020).

Viene inoltre precisato, quale indicazione di carattere generale, che il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

 

utilizzo delle mascherine

Il personale della reception e delle casse è tenuto ad indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti, salvo che nei casi in cui siano stati installate barriere fisiche (es. schermi).

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Si sottolinea la differenza rispetto alla precedente formulazione, che sanciva per gli ospiti l’obbligo di indossare sempre la mascherina, senza alcuna distinzione tra le aree comuni e le aree private e tra le aree pubbliche e le aree all’aperto.

Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

igiene delle mani, pulizia e disinfezione

Si ribadisce la necessità di garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.

Occorre eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo, e provvedere a disinfettare, prima della consegna all’ospite, ogni oggetto fornito in uso dalla struttura.

Relativamente all’utilizzo degli ascensori, si conferma la necessità di rispettare la distanza interpersonale, pur con la mascherina. Si può derogare al rispetto della distanza interpersonale per i componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

La struttura deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, eccetera).

L’addetto al servizio di ricevimento deve inoltre provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

 

ricambio d’aria

È necessario favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile escludere la funzione di ricircolo dell’aria, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità (allegato).

Si sottolinea la differenza rispetto alla precedente formulazione, che non prevedeva soluzioni di sicurezza equivalente per il caso in cui non è possibile escludere la funzione di ricircolo e, conseguentemente, imponeva lo spegnimento dell’impianto.

 

locazioni brevi

Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure previste per le strutture ricettive, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.

 

RISTORAZIONE

Per le attività di ristorazione che si svolgono all’interno delle strutture ricettive, si applica quanto previsto nella scheda per i ristoranti, della quale si richiamano gli aspetti peculiari.

 

igiene delle mani, mascherina, pulizia e disinfezione

Si ribadisce la necessità di garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, eccetera). Per i menù, occorre favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.

 

distanziamento interpersonale

Negli esercizi che dispongono di posti a sedere occorre privilegiare l’accesso tramite prenotazione. È inoltre necessario mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. Non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.

Laddove possibile, occorre privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

 

buffet

In seguito all’intervento di Federalberghi, è stata radicalmente modificata la disciplina del servizio a buffet.

La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile però organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Si sottolinea la differenza rispetto alla precedente formulazione, che escludeva tassativamente ogni forma di servizio a buffet.

 

RIFUGI ALPINI

Le nuove linee guida contengono una scheda dedicata ai rifugi alpini.

La scheda, che è stata introdotta su richiesta della Federazione e del Coordinamento Nazionale Rifugi, prevede alcune disposizioni speciali che tengono conto delle specificità di questo tipo di attività.

 

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

La scheda, introdotta su richiesta della Federazione e di Federalberghi Terme, consentirà alle strutture termali e ai centri benessere di riaprire in sicurezza. Si ricorda infatti che il dpcm 17 maggio 2020 non ha previsto la riapertura delle attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Le misure di sicurezza indicate nella scheda riprendono essenzialmente quanto contenuto nel protocollo redatto da Federalberghi Terme, attraverso il Centro Studi Termali Pietro d’Abano, ed inviato a tutti gli interlocutori istituzionali.

Le misure previste si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali).

Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, occorre eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (ad esempio contaminazione da Legionella).

Le indicazioni contenute nella scheda vanno inoltre integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle contenute nelle schede relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

 

PISCINE

La scheda relativa alle piscine contiene due importanti precisazioni.

Vengono, anzitutto, ridefiniti i coefficienti di affollamento delle aree solarium e verdi, nelle quali si prevede che per ogni ombrellone (o altro sistema di ombreggio) venga assicurata una superficie di almeno 10 mq. Inoltre, tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.

Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.

Per le piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, le disposizioni previste vanno opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti.

Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, occorre mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, occorre attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 


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