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legge di bilancio 2020 – provvedimenti di natura giuslavoristica e previdenziale

È stata pubblicata la legge n. 160 del 2019 contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (c.d. legge di bilancio 2020).

Tra le misure di natura giuslavoristica e previdenziale presenti nel provvedimento si segnalano: l’esonero dalla contribuzione addizionale per i lavoratori extra; lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assumono, nel 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; l'istituzione di un fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; la proroga della decontribuzione al 50% in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni di età; l'operatività del bonus eccellenze per le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode e di dottori di ricerca; l’entrata in vigore strutturale delle nuove tariffe INAIL; la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido; l'aumento a sette giorni del congedo obbligatorio dei padri lavoratori.

 

incentivi all'assunzione

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020. I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Viene previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 35 anni di età con contratto a tempo indeterminato. La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 36 mesi. Il bonus spetta per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2019, e tuttora in attesa della disciplina operativa da parte dell'INPS, prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca (c.d. bonus eccellenze). La legge di bilancio 2020 interviene sull'operatività della misura stabilendo le relative procedure di fruizione applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.

 

cuneo fiscale

È istituito un fondo per la riduzione del cuneo fiscale cui viene assegnata una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

riduzione delle tariffe INAIL

È prevista, già dal 2020, l'immediata strutturale applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 in materia di riduzione delle tariffe dei premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

misure per la famiglia

La legge prevede un nuovo pacchetto famiglia attraverso l'istituzione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Viene prorogato di un anno il bonus bebè, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione per un importo pari a:

-       1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

-       1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;

-       960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore pari a cinque giorni per il 2019 (elevabili a sei in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) è stato prorogato per il 2020, con durata elevata a sette giorni.

A decorrere dall'anno 2020, il bonus nido è incrementato di:

-       1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro;

-       1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

 

detrazioni IRPEF

Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

 

tracciabilità

La fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle altre disposizioni normative viene subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Pertanto, a decorrere dal 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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