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legge 27 dicembre 2019 n. 160 “legge di bilancio 2020” – disposizioni in materia fiscale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 45/L - Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019) la legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

Riportiamo, di seguito, una sintesi delle disposizioni in materia fiscale di maggiore interesse.

clausole di salvaguardia (comma 3)

Si prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2020 e la rimodulazione degli aumenti per gli anni successivi. Considerando che nel 2017 l’imponibile relativo alle prestazioni alberghiere con aliquota IVA al 10% è stato pari a circa 17,9 miliardi di euro, ogni punto percentuale di variazione avrebbe comportato, per il nostro settore, un maggior prelievo per circa 180 milioni di euro.

 

Legge di bilancio 2020

aliquota agevolata

aliquota ordinaria

2019

10

22

2020

10

22

2021

12

25

2022

12

26,5

 

IMU e sua deducibilità (commi 4 e da 738 a 782)

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. Viene reinserita la graduazione della deducibilità, fino ad arrivare al 100% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

periodo d’imposta

dichiarazione dei redditi

deducibilità

2019

2020

50%

2020

2021

60%

2021

2022

60%

2022

2023

100%

 

A decorrere dal 2020, vengono inoltre unificate le vigenti imposte IMU e TASI. La disciplina della nuova IMU rimane invariata, fatta eccezione per le aliquote che incorporano quelle previste per la TASI.

 

detrazioni per riqualificazione energetica e bonus sisma (comma 175)

Si dispone la proroga anche per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e adozione di misure antisismiche.

 

credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (commi da 184 a 197)

Il superammortamento e l'iperammortamento, che inizialmente erano stati prorogati per l’anno 2020, sono stati sostituiti da un nuovo credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali all’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costo ammissibile pari a 2 milioni di euro, per gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali nuovi (esclusi i fabbricati ed i veicoli) acquistati, anche in leasing, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito di imposta è invece pari al 40% per l’acquisto di beni strumentali connessi al piano Industria 4.0.

 

credito di imposta per investimenti nelle zone del sisma (comma 218)

Viene prorogato anche per il 2020 il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese dei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. La misura prevista è pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

 

detrazione fiscale per facciate esterne edifici (commi da 219 a 224)

Viene introdotto il cosiddetto “bonus facciate”, con cui si consente una detrazione di imposta pari al 90% per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui al decreto 2 aprile 1968 n. 1444:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

L’agevolazione non viene espressamente limitata agli edifici residenziali, ma per acquisire certezza sulla applicabilità anche agli interventi effettuati sugli edifici strumentali occorrerà attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

 

rifinanziamento della Nuova Sabatini (commi da 226 a 229)

Si dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. Nuova Sabatini. Si tratta di una misura volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

 

aiuto alla crescita economica (comma 287)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, viene abrogata l’agevolazione c.d. “mini IRES”, consistente in una riduzione dell’aliquota IRES su un importo pari agli utili non distribuiti e accantonati a riserva.

Contestualmente, viene reintrodotta la disciplina (contenuta nella legge di bilancio 2017) riguardante l’aiuto alla crescita economica (ACE). Tale misura si sostanzia nella deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio viene fissata all'1,3% (in luogo del valore vigente al momento dell'abrogazione, pari all'1,5%).

 

credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali (comma 300)

Viene prorogato anche per il 2020 il credito di imposta (introdotto dal decreto-legge “crescita” n. 34 del 2019) nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia e all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.

 

credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (comma 319)

Viene prorogato anche per il 2020 il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (introdotto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015).

 

fringe benefit per auto aziendali (commi 632 e 633)

Viene modificata la percentuale (pari al 30%) di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, si prevede:

-       per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%;

-       per le auto con emissione di CO2 superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%;

-       per le auto con emissione di CO2 superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l’anno 2020 e 50% a partire dal 2021;

-       per le auto con emissione di CO2 superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a partire dal 2021.

 

buoni pasto (comma 677)

Viene aumentato da 7 a 8 euro il limite fino al quale l’importo dei cosiddetti “buoni pasto”, se resi in forma elettronica, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Si riduce invece da 5,29 a 4 euro il limite di non tassabilità per i buoni pasto non elettronici.

 

imposta sui servizi digitali (comma 678)

Dopo due anni di rinvii, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cosiddetta “web tax”. Per il computo della soglia di ricavi (750 milioni globali e 5,5 milioni derivanti dalla prestazione di servizi digitali realizzati in Italia), dovranno essere considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente al 2020.

Si esclude dalla nozione di servizi digitali: la fornitura diretta di beni e servizi, la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore quando questo non svolga funzioni di intermediazione, la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della sola fornitura agli utenti dell'interfaccia, l'utilizzo di un'interfaccia digitale per gestire alcuni servizi bancari e finanziari, la cessione dei dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari, lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché ogni altra attività connessa.

L’imposta, la cui aliquota è fissata al 3%, dovrà essere versata su base annuale il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Viene precisata la base imponibile su cui applicare la web tax: quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Viene, poi, precisato cosa considerare “percentuale rappresentativa” per i diversi servizi digitali (ad esempio, con riferimento alla pubblicità on line, la percentuale è pari alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato).

Per quanto riguarda la determinazione della localizzazione dell’operazione (ossia quando il dispositivo dell’utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato), viene chiarito che occorre fare riferimento, principalmente, all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione.

Da ultimo, viene previsto che l’imposta resti in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitalizzata.

 

estromissione dei beni immobili di imprese individuali (comma 690)

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, è consentita l’esclusione agevolata dal patrimonio di impresa degli immobili posseduti dall’impresa individuale in data 31 ottobre 2019. A tal fine è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8% applicata alla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili.

 

regime forfettario (commi 691 e 692)

Viene soppresso il regime fiscale agevolato facoltativo per ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, originariamente previsto a partire dal 2020 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 20%.

Si conferma invece la disposizione, già in vigore, che consente alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi annui non superiori a 65.000 euro di applicare il c.d. “regime forfetario” che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA fissata in misura pari al 15%. Sono però introdotti ulteriori requisiti e limiti per l’accesso al regime forfettario. In particolare, sono esclusi i soggetti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, collaborazioni, lavoro dipendente e assimilati superiore a 20.000 euro, o hanno realizzato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro. Si introduce inoltre un sistema di premialità per incentivare chi emette esclusivamente fatture elettroniche.

 

proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi 693 e 694)

Viene prorogata la disposizione che consente di rivalutare i terreni e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore.

I beni interessati dalla rivalutazione devono risultare posseduti alla data del 1° gennaio 2020, ed è fissata al 30 giugno 2020 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Viene inoltre unificato il valore dell’aliquota per la determinazione dell'imposta sostitutiva all'11%, sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate che per la rideterminazione del valore dei terreni.

 

imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari (comma 695)

La norma incrementa dal 20% al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, opzionale rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF, da calcolarsi sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni.

 

rivalutazione dei beni d’impresa (commi da 696 a 704)

Le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo.

La legge rimodula al ribasso le aliquote per l’affrancamento dei valori dei beni, stabilite nella misura del 12% per quelli ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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