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legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 301 del 24 dicembre 2019) la legge di conversione del decreto legge fiscale 2020.

In sintesi, le principali novità per le nostre imprese.

Contrasto delle indebite compensazioni di crediti (articoli 1, 2 e 3)

Vengono rafforzati e ampliati gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti, ai fini del pagamento di tributi e contributi. La disposizione di cui all’articolo 3, per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. La trasmissione telematica dei modelli F24 diviene obbligatoria anche per coloro che non sono titolari di partita IVA. Ugualmente, le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti dovranno essere effettuate in via telematica. A partire dai modelli F24 presentati da marzo 2020, troverà applicazione una specifica sanzione pecuniaria, ove, a seguito di controlli, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione (sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro).

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 4)

La norma reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. In particolare, stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione delle deleghe o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Vine prevista inoltre l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (articolo 14)

Si consente l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria (contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale), oltre che per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale.

A tal fine, quindi, la norma dispone che tali file siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, comunque, fino alla definizione di un eventuale giudizio.

Sistema Tessera Sanitaria (articolo 15)

Per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (ad esempio gli stabilimenti termali), nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica, viene estesa all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Semplificazioni fiscali (articolo 16)

Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.

Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più IVA 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2022).

Termini comunicazione esterometro (articolo 16)

Vengono modificati i termini per l’invio delle comunicazioni periodiche relative ad operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (cosiddetto esterometro).

Nello specifico, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La norma pertanto modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. Si ricorda infatti che la normativa previgente prevedeva che la trasmissione telematica fosse effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Imposta di bollo (articolo 17)

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, si prevede che l’amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (articolo 18)

Viene modificato il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta, che rimane in vigore la specifica deroga applicabile agli operatori del settore del turismo, i cui operatori possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un'apposita procedura.

Lotteria degli scontrini (articolo 20)

Viene prorogata al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto debbano comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini. Le sanzioni per gli esercenti sono sostituite da un sistema di segnalazioni, ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente al momento dell'acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Pagamenti elettronici (articolo 21)

Si prevede che i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate (come disciplinate dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), i quali non sono tenuti ad emettere fattura se non a richiesta del cliente, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso "evoluti", che prevedano forme di pagamento elettronico (ivi comprese carte di credito o di debito) e consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi delle disposizioni in esame, con riferimento alle informazioni da trasmettere, alle regole tecniche e ai termini per la trasmissione. Dovranno inoltre essere definite le caratteristiche dei sistemi evoluti di incasso che assicurano la necessaria sicurezza e inalterabilità dei dati ai fini dell'assolvimento degli obblighi in parola.

 

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (articolo 22)

Viene istituito un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per gli esercenti con ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. E’ stata sopressa la norma che prevedeva l’applicazione di sanzioni per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.

Fondo di garanzia PMI (articolo 41)

La disposizione assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 670 milioni di euro per l'anno 2019.

Imposta di soggiorno (articolo 46)

La norma, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Deroga al divieto di circolazione per gli autobus inquinanti nelle isole minori (articolo 47)

La disposizione prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per escludere, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione, previsto a partire dal 2019 per gli autoveicoli a motore aventi più di otto posti con caratteristiche antinquinamento Euro 0, i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

Modifiche alla disciplina della TARI (articolo 57-bis)

Viene disposta la proroga fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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