Appalto di servizi - responsabilità solidale del committente per debiti contributivi – INL, nota 19 novembre, n. 9943
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti (allegati) in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La finalità della disposizione è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell’ambito della quale tali crediti sono maturati.
In relazione al regime di responsabilità solidale, occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per l’esercizio delle relative azioni.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall’articolo 29, comma 2, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. Il pronunciamento della Corte trova fondamento nella giurisprudenza consolidata, secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile.
La Corte evidenzia inoltre come l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincida con il minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo, ritenendo pertanto che l’applicazione estensiva del termine decadenziale dell’articolo 29, comma 2, porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo, ovvero alla possibilità che alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non segua l’adempimento dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, con conseguente danno per la protezione assicurativa del lavoratore.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha affermato che il termine decadenziale di due anni previsto dal citato articolo 29 riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio