Le Terme Tettuccio

Il Golf 18 buche
Montecatini Alto
Lo stabilimento Tettuccio
Uto Ughi a Estate Regina
Ippodromo Sesana
Miss Italia a Montecatini Terme
Montecatini Alto
Natale su Viale Verdi
Parco Termale
  • Le Terme Tettuccio
  • Il Golf 18 buche
  • Montecatini Alto
  • Lo stabilimento Tettuccio
  • Uto Ughi a Estate Regina
  • Ippodromo Sesana
  • Miss Italia a Montecatini Terme
  • Montecatini Alto
  • Natale su Viale Verdi
  • Parco Termale

Appalti e subappalti – nuovo regime delle ritenute e delle compensazioni – articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

È stato pubblicato il decreto-legge n. 124 del 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

L’articolo 4 del provvedimento in esame introduce una nuova disciplina delle ritenute e delle compensazioni in appalti e subappalti e dispone l’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

 

soggetti obbligati

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti ad operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto n. 600 del 1973 trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Tale obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

modalità di versamento

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il giorno sedici del mese di scadenza (articolo 18, decreto legislativo n. 241 del 1997) mediante delega (articolo 19, decreto legislativo n. 241 del 1997) in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Entro il termine di cinque giorni sopra richiamato, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

a)    un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

b)    tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;

c)    i dati identificativi del bonifico effettuato.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di tali informazioni e di trasferimento dei fondi sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine sopra ricordato non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta di compensazione e non abbiano trasmesso allo stesso i dati relativi ai prestatori e al bonifico effettuato.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine previsto e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine previsto (cinque giorni lavorativi in anticipo) o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Se le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuano il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti entro novanta giorni dal termine previsto (cinque giorni), il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.

 

versamento diretto delle ritenute

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione, e certificando la sussistenza dei requisiti, entro cinque giorni lavorativi precedenti il versamento qualora, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:

a)    risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

b)    non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, la certificazione di sussistenza dei requisiti sopra riportati è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia.

 

divieto di compensazione

Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

sanzioni

Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione dimezzata è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute per un ammontare superiore a 100.000 euro, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

 

reverse charge

Con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA (c.d. reverse charge).

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


Ritorna
 
 

ACCESSO RISERVATO AI SOCI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome utente:

Password :


Inserite il testo visualizzato nell'immagine:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Non hai un account?

 
 

ANTEPRIMA FEDERALBERGHI

27/03/2024

È stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il Piano mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

18/03/2024

È stato approvato il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

18/03/2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che apre lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

18/03/2024

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni sulle novità fiscali previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto anticipi riguardanti, tra gli altri, il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche, ricettive e termali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

08/03/2024

Riepiloghiamo, di seguito, i più recenti sviluppi in materia di licenze per diritti d’autore.

L’articolo 20 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha disciplinato i criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore prevedendo che:

08/03/2024

È entrato in vigore il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto “Milleproroghe” .

Di seguito le principali previsioni di più immediato interesse per le imprese.

SERVIZIO NEWSLETTERS

resta sempre aggiornato...
iscriviti alle newsletters!

 
 

I NOSTRI PARTNERS