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decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale che accompagna la manovra di bilancio per il 2020. Il decreto, in vigore dal 27 ottobre 2019, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 25 dicembre prossimo. Di seguito, le disposizioni di maggiore interesse per la categoria.

Contrasto delle indebite compensazioni di crediti - Vengono rafforzati e ampliati gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi (articolo 3).

Appalti - In materia di appalti, al fine di tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, si prevede che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali venga effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi (articolo 4). L’ambito applicativo della disposizione non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.

Sistema Tessera Sanitaria - Per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (ad esempio gli stabilimenti termali), nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica, viene estesa all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (articolo 15). Viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Imposta di bollo - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, si prevede che l’amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi (articolo 17). Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Contante - In materia di transazioni in denaro contante, si prevede la riduzione dell’attuale soglia di 3000 euro a 2000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, e un’ulteriore riduzione a 1000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Lotteria degli scontrini - Viene confermato l’avvio della cosiddetta “lotteria degli scontrini” a decorrere dal 1° gennaio 2020 che consentirà ai contribuenti persone fisiche di partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Per incentivare la partecipazione alla lotteria, si esclude dall’imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini (articolo 19). Inoltre, viene affiancata alla lotteria degli scontrini una specifica estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento elettronico.

Per gli esercenti che al momento dell'acquisto di beni e servizi rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, viene introdotta la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 (articolo 20). Fino al 30 giugno 2020 la sanzione non sarà applicabile agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Credito di imposta sulle commissioni alle carte di credito - Viene istituito un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per gli esercenti con ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro (articolo 22).

Sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carta di credito - A partire dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (articolo 23).

Evento sismico in provincia di Catania - I soggetti aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel  periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020 (articolo 33).

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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