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contratto a tempo determinato – aumento del contributo addizionale - istruzioni – INPS, circolare 6 settembre 2019, n.121 e messaggio 24 settembre 2019, n. 3447

Con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità) sono state introdotte significative limitazioni al ricorso ai contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto ha ridotto a dodici mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato e a ventiquattro mesi la durata massima dei rapporti a tempo determinato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Il provvedimento ha inoltre previsto l’aumento - nella misura dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato - del contributo addizionale dell’1,4% destinato al finanziamento della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

In relazione a quest’ultima disposizione, l’INPS ha fornito indicazioni operative (allegate) i cui contenuti sono di seguito riassunti.

 

decorrenza delle disposizioni

Considerate le novità introdotte dal decreto dignità in materia di rapporti di lavoro a termine, nonché le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro (cfr. nostra circolare n. 220 del 2018), l’istituto evidenzia che l’articolo 1, comma 2, del decreto n. 87, specifica che le nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine “si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

I rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto rimangono disciplinati dalle previgenti disposizioni del decreto n. 81 del 2015, in quanto la nuova disciplina introdotta trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018.

Il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 2, sebbene formalmente riferito alle nuove disposizioni sui contratti di lavoro a termine contenute nel comma 1 del medesimo articolo 1, si applica anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinato.

La decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rimane, invece, fissata al 14 luglio 2018.

Successivamente alla pubblicazione delle istruzioni operative in commento, l’istituto ha chiarito (cfr. allegato) che il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87 del 2018) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019.

Pertanto, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre o in quello di competenza ottobre 2019, provvederanno ad esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative in esame, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.

 

ambito di applicazione dell’aumento

L’articolo 3, comma 2, decreto n. 87 del 2018 – nella sua versione iniziale – disponeva che “il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione”.

La legge n. 96 del 2018, di conversione del decreto n. 87, ha sostituto il testo del citato comma 2 con il seguente: “2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.

Per una lettura sistematica della norma, si ricorda che l’articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 dispone che “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.

L’articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l’incremento del contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro.

Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Tuttavia, considerato che il decreto dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

L’INPS precisa che, a seguito di una verifica con il Ministero del lavoro, l’amministrazione ha chiarito che “qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto n. 87).

In ordine all’ambito di applicazione della norma questione, l’istituto afferma che l’incremento del contributo addizionale è dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale.

Non vengono invece fornite istruzioni in relazione al trattamento cui devono essere assoggettati il lavoro extra e il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Al riguardo, Federalberghi – d’intesa con Confcommercio – a chiesto all’istituto di chiarire il non assoggettamento di tali forme contrattuali alla maggiorazione del contributo addizionale. L’INPS si è riservato di fornire una risposta a tale richiesta dopo aver ottenuto indicazioni in tal senso dal Ministero del lavoro.

 

misura dell’aumento

Come sopra ricordato, l’articolo 3, comma 2, decreto n. 87 dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Al riguardo, il Ministero del lavoro aveva chiarito che “al primo rinnovo (del contratto a tempo determinato) la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.

Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,4%;

1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);

2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);

3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Al riguardo, l’INPS precisa che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018.

Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale sarà determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.

 

casi di esclusione e condizioni per la restituzione

L’articolo 2, comma 29, della legge n. 92 del 2012 individua i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato - riferiti alle seguenti fattispecie:

  1. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  2. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963;
  3. apprendisti.

Con specifico riferimento alla fattispecie del lavoro stagionale di cui alla lettera b), l’istituto rammenta che - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal decreto n. 1525, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del già menzionato contributo addizionale NASpI.

Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 30, della legge n. 92 del 2012 disciplina la restituzione del contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:

  1. trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  2. assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Dal momento che l’incremento del contributo addizionale di cui si tratta costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale regolata dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge n. 92, laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, decreto n. 87.

Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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