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fattura elettronica - circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019

L'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi concernenti la fatturazione elettronica.

Di seguito, alcune questioni che hanno trovato approfondimento nella circolare.

emissione delle fatture

Dal 1° luglio 2019 si prevede che le fatture elettroniche immediate via Sdi possano essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (articolo 11 del decreto-legge n. 119 del 2018; cfr. nostra circolare n. 10 del 2019).

Al riguardo, si rammenta che che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo Data della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Si dovrà quindi procedere indicando la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi.

Conseguentemente, se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Si precisa infine che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova o alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA.

autofattura ed inversione contabile

L’“autofattura” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

- l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;

- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito.

Nell’inversione contabile (“reverse charge”), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

conservazione delle fatture elettroniche

Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme. Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.

Questa conservazione ha efficacia civilistica, tributaria e riguarda tutti i documenti veicolati tramite SdI, sia su base obbligatoria che volontaria.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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