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decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

È entrato in vigore il 1° maggio scorso il decreto legge cosiddetto “crescita”. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la conversione in legge ed è stato assegnato alle Commissioni Bilancio e Finanze per l'inizio del consueto iter di approvazione.

Di seguito, un ragguaglio delle principali disposizioni di interesse per le imprese del nostro settore.

Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (art. 1)

La disposizione reintroduce il cosiddetto "super ammortamento" per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.

L'agevolazione, pari al 130% del costo di acquisizione, riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame tutti i veicoli ed i mezzi di trasporto, anche se utilizzati dall'impresa quali beni strumentali.

Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in esame prevede che il "super ammortamento" non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Revisione mini-IRES (art. 2)

L'articolo in esame sostituisce la cosiddetta "mini IRES", introdotta dalla legge di bilancio 2019, che prevedeva una riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota IRES (dal 24% al 15%) sugli utili reinvestiti. La norma, così come formulata, era di difficile attuazione a causa della complessità di determinazione delle basi imponibili.

La novellata disposizione prevede a regime, a partire dal periodo di imposta 2022, l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta - nella misura del 20,5% (in luogo del 24%) - sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione d'impresa.

In via transitoria, vengono previste le seguenti riduzioni dell'aliquota IRES sugli utili reinvestiti:

• 1,5 punti percentuali (dal 24% al 22,5%) per il periodo di imposta 2019;

• 2,5 punti percentuali (dal 24% al 21,5%) per il periodo di imposta 2020;

• 3 punti percentuali (dal 24% al 21%) per il periodo di imposta 2021.

Il regime di favore si applica anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria.

La disposizione rinvia ad un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 3)

La disposizione in esame prevede un graduale aumento della deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali.

In particolare, tale deducibilità:

per il periodo di imposta 2019, viene incrementata dall'attuale 40% al 50%;

per i periodi di imposta 2020 e 2021, passa dal 50% al 60%;

a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene stabilita nella misura, a regime, del 70%.

Si tratta di un importante risultato, ottenuto dalla Federazione, con la sua azione di sensibilizzazione delle forze politiche, alle quali continueremo a chiedere la totale deducibilità.

Si rammenta infine che il primo incremento della percentuale di deducibilità dell'IMU era avvenuto con la legge di bilancio 2019 (dal 20% al 40%).

Modifiche al regime dei forfetari (art. 6)

La norma in commento adegua il regime forfetario alle modifiche apportate, al regime stesso, dalla legge di bilancio 2019 che, si ricorda, ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario.

La nuova disposizione prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono tenuti ad effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Allo scopo di rendere maggiormente sostenibile, per il lavoratore, l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, l'ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte (precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), è trattenuto, in tre rate mensili di uguale importo, sulle retribuzioni erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene stabilito, inoltre, che anche i soggetti che, a partire dal 2020, applicheranno l'imposta forfetaria del 20% (introdotta dalla legge di bilancio 2019 per coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro), saranno tenuti all'effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (art. 12)

La norma estende, anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica. A tal fine dovrà essere emanato un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le regole tecniche necessarie per l'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

L'efficacia della disposizione è subordinata, in ogni caso, alla modifica del decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 (che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino), da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 49)

Per il periodo di imposta 2019, la norma in esame riconosce alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro.

Per l'anno 2020, il beneficio in parola è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 milioni.

La misura agevolativa, riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), per stabilire le modalità applicative delle disposizioni in commento, con particolare riferimento alle spese ammesse al beneficio, alla procedura da seguire per usufruire del beneficio, all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali per cui è ammesso il credito d'imposta e, infine, alle procedure di recupero in casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Modifiche alla misura "Nuova Sabatini" (art. 20)

Il massimale di finanziamento concedibile dalla misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini" è fissato a 4 milioni di euro, in luogo del precedente stabilito a 2 milioni di euro.

In sostanza, le imprese sono incentivate ad effettuare un volume di investimenti maggiore rispetto alla precedente disciplina. A fronte di tale aumento del finanziamento concedibile non sono state tuttavia stanziate ulteriori risorse. Al riguardo, si ricorda che il rifinanziamento della misura in argomento è stato disposto dall'articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019, per un ammontare di 480 milioni di euro.

Sisma Bonus (art. 8)

La misura amplia la platea dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste per le attività presenti nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico. Si prevede infatti che il beneficio (che consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell'85% in caso di passaggio di due classi), oggi previsto solo per gli edifici in zona 1, sia esteso anche alle zone 2 e 3 di rischio sismico.

 

Interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)

La norma mira a favorire la riqualificazione energetica degli immobili e la prevenzione del rischio sismico attraverso la possibilità, per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento stesso, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

decreto


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