deroga al limite del denaro contante nei rapporti con turisti esteri (articolo 49 decreto legislativo n. 231/2007) - comunicazione in scadenza
Il limite per il pagamento in denaro contanti, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati, nell’anno 2018, presso gli operatori turistici, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (stranieri extra UE),era stato fissato in 10.000 euro.
La legge di bilancio per l’anno 2019 ha esteso l’applicazione della deroga anche ai turisti aventi cittadinanza in Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo (stranieri UE e extra UE) e ha elevato il limite a 15.000 euro per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Gli operatori turistici che intendono beneficiare della deroga sui pagamenti in contanti devono porre in essere una serie di adempimenti, tra cui trasmettere all’Agenzia delle Entrate una “comunicazione preventiva” per manifestare la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante ed effettuare una comunicazione riepilogativa dei pagamenti stessi, per la quale occorre avvalersi del modello polivalente, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 94908/2013.
Con riferimento alle operazioni effettuate nel 2018, la comunicazione deve essere effettuata:
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entro il 10 aprile 2019 (per i soggetti che liquidano l’IVA con periodicità mensile)
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entro il 23 aprile 2019 per i trimestrali (termine così determinato in quanto il 20 aprile quest’anno cade di sabato).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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